Relazione della destinazione dei proventi del Codice della Strada ai sensi dell’Art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Anno 2021

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In data 24/05/2022 è stata inviata al Ministero dell’Interno la relazione della destinazione dei proventi del Codice della Strada  ai sensi dell’Art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 relativa all’annualità 2021


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Designazione dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del referendum presso i seggi

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I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e i promotori di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.

Soggetti abilitati ad effettuare le designazioni dei rappresentanti

La designazione può essere effettuata:

- da persona delegata dal partito o gruppo politico o dal promotore del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare. L’atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato notarile conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del referendum.

oppure

- da parte dei presidenti o segretari almeno provinciali o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum, che possono provvedere anche direttamente alla designazione.

Modalità con cui effettuare le designazioni

Le designazioni possono essere effettuate:

- con dichiarazione scritta in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 ([…] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. [...] gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.). Le funzioni di autenticazione devono essere svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza.

oppure

- con dichiarazione scritta firmata digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e trasmessa mediante Posta elettronica certificata (PEC). In tale caso, non è necessaria l'autentica della firma da parte di uno dei soggetti di cui sopra.

In allegato è disponibile un modello che può essere utilizzato per le designazioni.

 

Termini e modalità per la presentazione della designazione

Le designazioni possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- entro le ore 18.00 di giovedì 9 giugno 2022 mediante deposito della dichiarazione cartacea, con firma autenticata, presso la Segreteria Generale del Comune di Arezzo, piazza Libertà n. 1 Arezzo (AR), tel. 0575377864, 0575377863 (gli orari di apertura dell'ufficio sono consultabili al seguente link: /uffici-diretti/direzione-segreteria-generale. Il giorno giovedì 9 giugno 2022 l'ufficio resterà aperto fino alle ore 18.00). La Segreteria generale del Comune rilascia apposita ricevuta della presentazione e cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio.

- entro le ore 23.59 di giovedì 9 giugno 2022 mediante invio della dichiarazione firmata digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata al seguente indirizzo PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it. La Segreteria Generale del Comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio.

- mediante presentazione della dichiarazione cartacea con firma autenticata direttamente ai singoli presidenti di seggio, il giorno sabato 11 giugno 2022, durante le operazioni di autenticazione delle schede, ovvero la mattina di domenica 12 giugno 2022, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

N.B. In caso di designazione effettuata mediante dichiarazione cartacea con firma autenticata, le designazioni dei rappresentati di seggio dovranno essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali si ritengono di designare i rappresentanti, oppure, se le designazioni presso più seggi sono contenute in un unico atto, è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Normativa:

- Art. 19 LEGGE 25 maggio 1970 , n. 352 e s.m.i.

- Art. 25 D.P.R. 361/1957 e s.m.i.

- Ministero dell'Interno - Referendum popolari. Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione. Pubblicazione n.2 - Referendum - Ed. maggio 2022


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Guida per il pagamento dell'ACCONTO IMU 2022

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

ANNO 2022

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO

DELLA PRIMA RATA

 

Entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento della PRIMA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2022.

 

Il pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n 15 del 20.04.2020, valide anche per il 2022, consultabili sul sito web del Comune.

 

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:

  1. abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. 1

  2. abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

  4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  5. Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

  6. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

NOVITA 2022

1) ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

L'articolo 5-decies D.L. 146/2021 che modifica l'art. 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone quanto segue: " all'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto dai componenti del nucleo familiare".).

Pertanto per effetto di questa modifica l'esenzione per l'abitazione principale si applica ad un solo immobile (scelto dai componenti del nucleo familiare) sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune, sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi.

Tale disposizione non ha natura interpretativa e pertanto si applica dall'anno 2022.

Il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'immobile che sarà indicato come destinatario dell'agevolazione dovrà presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno 2022, entro il 30 giugno 2023, con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, barrando il campo 15 relativo all'esenzione e riportando nelle annotazioni "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b) della L. 160/2019.


2. PENSIONATI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE

L'art. 1 comma 743 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) dispone che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'Imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020, è ridotta al 37,5%.

Per comunicare il diritto alla riduzione per la fattispecie di cui sopra è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30/06/2023), utilizzando il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, nell'attesa che venga adottato il nuovo DM previsto dal comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019 :
-indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito della riduzione;
-riportando nelle annotazioni il riferimento normativo: art. 1 comma 743 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

3) ESENZIONE FABBRICATI MERCE

L'art. 1, comma 751 della L. 160/2016 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30/06/2023) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, (nell'attesa che venga adottato il nuovo DM previsto dal comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019), sempreché tale esenzione non sia stata dichiarata per annualità precedenti.

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito dell'esenzione; barrando la casella esente; riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all'esenzione:comma 751, art. 1 L. 160/2019

 Base imponibile:
  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:

Cat. A (no A/10) 160

Cat C/2-C/6-C/7 160

Cat. C/1       55

Cat A/10 80

Cat C/3-C/4-C/5 140

Cat B 140

Cat D (no D/5) 65

Cat D/5 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.

 

    • Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente. Per l'annualità 2022 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020, a partire dal 01.01.2020 consultabile nella sezione Allegati della scheda IMU 2020.

    Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nella categorie A1, A8 o A9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

    In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento da parte degli eredi.

    Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni valide anche per l’anno 2022 da utilizzare per L'ACCONTO 2022 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 20/04/2020).

    1) Aliquota 0,60%

    abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

    Detrazione:

    • € 200,00. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

       

    2) Aliquota 1,06%

    unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

    3) Aliquota 0,89%

    a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2023, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2022, apposita comunicazione di cessazione.

    4) Aliquota 0,89%

    a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 commi 1, 2 e 3 della legge n.431/1998 (comma 760 dell'art 1 L 160/2019);

    b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

    Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2023, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU, a pena di decadenza dal beneficio. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite all'annualità 2020 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

    5) Aliquota 1,06%

    a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

    b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale.

    6) Aliquota 0,60%

    Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2023, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

    7) Aliquota 0,87%

    unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

    8) Aliquota 1,06%

    a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

    b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

    c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

    d) aree fabbricabili

    9) Aliquota 0,76

    Unità immobiliari iscritte nella categoria D3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili).

    Aliquota 1,02%

    Tutti gli altri immobili.

    COMODATO GRATUITO

    Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

    Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

    Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 15 del 20/04/2020, (che chiameremo "comodato Comunale") relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

    Pertanto, anche per l'anno 2022 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

    1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.

    REGISTRAZIONE CONTRATTO

    ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

    ALIQUOTA 1,02

    2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.

    PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

    NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

    ALIQUOTA 0,89

    3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.

    REGISTRAZIONE CONTRATTO

    ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

    ALIQUOTA 0,89

    PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

    CANONI CONCORDATI

    E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

    Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

    - aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

    - aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

    Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

    Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, entro il 30 giugno 2023, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune a pena di decadenza dal beneficio.

    Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

    ESENZIONI STRAORDINARIE COVID-19

    IMMOBILI SETTORE CULTURA Ai sensi dell'art. 78 del DL 104/2020 non è dovuta l'IMU anche per l'annualità 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3Teatri, (cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili - con fine di lucro) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; OBBLIGO DICHIARATIVO Per comunicare il diritto all'esenzione per le fattispecie di cui sopra è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30/06/2023): -indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito dell'esenzione; -barrando la casella esente; -riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all'esenzione.

    Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

     

    • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

    • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO Nuova IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.

     

    Tipologia immobili

    Codice IMU quota Comune

    Codice IMU quota Stato

    Abitazione principale e pertinenze (A1-A8-A9)

    3912

    ====

    Aree fabbricabili

    3916

    ====

    Altri fabbricati

    3918

    ====

    Fabbricati Cat. "D"

    3930

    39252

    Fabbricati Merce 3939 ====

     

    Il codice Comune da indicare è A390.

    Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.

    Ravvedimento operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)

     

    Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it/IMU Imposta Municipale Propria

    1 Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (c. 741 art1 L 160/2019). Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

    Non è più contemplata l'equiparazione all'abitazione principale per il pensionato AIRE (comma 741 lett.c L 160/2019)

    2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)

    3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    2 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

    Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2020

    Descrizione completa

    Rendiconto della gestione esercizio 2021 e rendiconto consolidato 2021 con l'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo 

    Descrizione completa

    Con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.04.2022 questa Amministrazione ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2021 e ha approvato il rendiconto consolidato 2021 con l'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.


    Allegati

    Controllo successivo di regolarità amministrativa

    Descrizione completa

    In questa pagina sono pubblicati i referti periodici derivanti dalle attività di controllo successivo, ex art. 147-bis del TUEL.

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa I TRIMESTRE 2025

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa II TRIMESTRE 2025

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa III TRIMESTRE 2025

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa IV TRIMESTRE 2025 E RIEPILOGHI ANNUALI

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa I e II TRIMESTRE 2026

     

    Archivio

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ANNO 2021

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa I TRIMESTRE 2022

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa II TRIMESTRE 2022

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa III TRIMESTRE 2022

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ANNO 2022

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa I TRIMESTRE 2023

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa II TRIMESTRE 2023

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa III TRIMESTRE 2023

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ANNO 2023

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa I TRIMESTRE 2024

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa II TRIMESTRE 2024

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa III TRIMESTRE 2024

    Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa IV TRIMESTRE 2024

     

     

    Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.04.2022

    Descrizione completa
    • Con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.04.2022 questa Amministrazione Comunale ha provveduto alla ratifica della  variazione del bilancio di previsione 2022/24 ai sensi art. 175, comma 4,  D.Lgs 267/00 di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 11.04.2022.

    Allegati

    cc_2022_60.pdf
    allegato_1_16.pdf

    Premio Europa 2022 alla memoria di Donato Palarchi

    Descrizione completa

    Bando II Edizione Premio Europa "Donato Palarchi" – Anno 2022/2023

    Seconda edizione del premio Donato Palarchi riservato alle classi o gruppo classe delle scuole secondarie di secondo grado.

    L'iniziativa intende ricordare la figura di Donato Palarchi, fondatore ed animatore del Circolo verso l'Europa nonchè precursore di una visione dell'Europa come casa comune dei diritti e delle opportunità. I partecipanti dovranno elaborare un video che prenda spunto dai temi elaborati nell'ambito della priorità "promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale" della Agenda strategica 2019-2024 nell'ottica di chi è "nato europeo" e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo emozionale creativo e coinvolgente. Un'apposita commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti, alla selezione dei migliori video prodotti dalle classi (o gruppo classe) partecipanti e all'individuazione delle tre classi (o gruppo classe) vincitrici.
    Il 9 maggio del prossimo anno, giornata della Festa dell'Europa, avrà luogo l'assegnazione del premio.


    La domanda può essere presentata dalla seguente pagina:
    https://comunearezzo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=PREMIO_PALARCHI_2022

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