ANNO 2023 -Dichiarazioni ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013
| ENTE/SOCIETA' | ANNO | COGNOME E NOME | DICHIARAZIONI |
|---|---|---|---|
| AREZZO MULTISERVIZI SRL | 2023 | Borri Guglielmo | Dichiarazione Borri |
| A.F.M. S.P.A. | 2023 | Buricchi Silvia | Dichiarazione Buricchi |
| A.F.M. S.P.A. | 2023 | Duranti Ennio | Dichiarazione Duranti |
| FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO | 2023 | Cassi Mario | Dichiarazione Cassi |
| A.T.A.M. S.P.A. | 2023 | Tavanti Carla | Dichiarazione Tavanti |
| FONDAZIONE THEVENIN | 2023 | Elisa Marcheselli | Dichiarazioni Marcheselli |
Silenzio assenso: quando si applica
Il "silenzio assenso" è applicabile alla materia paesaggistica tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17 bis della l. 241/1990 (c.d. Madia orizzontale -legge 124/2015 ) che così recita:
1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Omissis…
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Omissis…
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Omissis...
Pertanto trascorsi 45 giorni dall’invio alla soprintendenza della richiesta di parere si forma giuridicamente un assenso tacito, che equivale ad accoglimento dell’istanza,la Soprintendenza preposta al parere vincolante perde il potere di pronunciarsi, se lo fa tardivamente è inefficace.
Il Ministero dei Beni e delle attività Culturali con nota circolare n. 27158 del 10/11/2015 e successiva nota circolare 21892 del 20/07/2016 ha confermato l’istituto del silenzio assenso e ha fornito indirizzi applicativi in materia chiarendo che il tempo di entro il quale la soprintendenza può esprimere il parere sono i 45 giorni previsti dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Il termine per l’espressione del parere vincolante della Soprintendenza decorre dalla data di ricevimento dell’istanza agli atti del protocollo della Soprintendenza. In caso di silenzio della Soprintendenza, il comune prima di procedere autonomamente, come consentito dalla legge, dovrà assicurarsi che la Soprintendenza non si sia sicuramente espressa nei suddetti termini, tenendo conto dei tempi di comunicazione mediante posta.
Bando pari opportunità 2023
E' in pubblicazione un Bando per l'erogazione di contributi diretti rivolto ad Enti/associazioni per la realizzazione di progetti a contrasto della violenza di genere e per la diffusione di una cultura di genere. La scadenza delle domande è prevista per il giorno 30/06/2023 alle ore 13,00. In allegato sono scaricabili l'Avviso, la domanda e tutta la documentazione a corredo. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi email: m.gregori@comune.arezzo.it o s.grilli@comune.arezzo.it oppure telefonando ai numeri:0575377262-860.
Allegati
Provvedimento
Avviso
Domanda
Progetto
Elenco progetti
Lettera partner
Nomina commissione
Provvedimento esito bando
Scienziate in opera 15_16_dicembre_2023
Donne in scienza 2023
Monopattini elettrici condivisi
Dal 30 maggio 2023 è disponibile ad Arezzo il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing, gestito dalla società Tier Mobility.
Il servizio di tipo freefloating è attivo nel centro abitato di Arezzo, comprende una "zona di sosta vincolata" che racchiude il centro storico e i principali parchi cittadini, in cui i monopattini possono essere presi e riconsegnati solo in alcune specifiche aree di sosta virtuali mappate sulla app Tier e contrassegnate sul posto da un bollo adesivo posto a terra. Al di fuori delle zone a sosta vincolata la sosta sarà libera, secondo le regole del Codice della Strada (che permette la sosta dei monopattini negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli), e in aree individuate come "punti di sosta incentivanti", anch'essi mappati sulla app e individuati tramite bollo adesivo a terra.
In una porzione del centro storico, ritenuta "ad alta densità pedonale", i monopattini avranno una velocità limitata a 12 km/h, nelle zone pedonali invece la velocità sarà limitata a 6 km/h, mentre nel resto della città avranno un limite massimo di 20 km/h.
La circolazione sarà invece vietata sulla tangenziale urbana (viale Fratelli Rosselli - viale Don Minzoni - viale Giovanni Amendola) e sul raccordo Stradale Arezzo-Battifolle.
La mappa delle aree di esercizio e dei punti di sosta è visibile sulla app e da questo link.
I nuovi monopattini elettrici a noleggio saranno di ultima generazione, con caratteristiche tecniche che puntano a una sicurezza sempre maggiore, dotati di sospensioni anteriori per una guida stabile, luci direzionali, tre freni e un manubrio antiscivolo. Inoltre saranno introdotti anche dei monopattini con il casco integrato.
L'applicazione della società Tier Mobility per usufruire del servizio è disponibile per iOS e Android.
Il servizio è usufruibile solo da maggiorenni, ed è attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 0.00 alle ore 24.00, ed è vietato trasportare animali o passeggeri oltre al conducente.
Per eventuali problemi o segnalazione dei mezzi in sosta: Il Supporto Clienti è disponibile direttamente dall’app, via email (support@ridedott.com) o al call center 02 8295 6852.
Bando servizio di Trasposto scolastico a.s. 2023/2024 – domande dal 29 maggio al 30 giugno 2023
L’Amministrazione comunale di Arezzo, con determina dirigenziale n°1329 del 23/05/2023, ha approvato il bando per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2023/2024 per gli alunni che frequentano:
- le scuole dell’infanzia statali,
- le scuole primarie e secondarie di primo grado,
- le scuole comunali dell'infanzia "Villa Sitorni" e "Don Milani"
REQUISITI DI ACCESSO
- residenza nel Comune di Arezzo e fuori dal centro abitato di Arezzo;
- distanza dall'abitazione alla sede della scuola, superiore a 1 Km;
- frequenza della scuola più vicina alla propria residenza.
Il BANDO con tutte le informazioni necessarie è visionabile nella sottostante sezione ALLEGATI e sul sito eCivis
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente on line dal 29 MAGGIO al 30 GIUGNO 2023 sul sito ecivis accedendo al seguente link: https://arezzo.ecivis.it dal genitore/tutore/affidatario che riceverà ogni comunicazione e sarà intestatario della retta.
Per accedere alla domanda, è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), della tessera sanitaria- Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), oppure Carta D'identità elettronica (CIE)
In caso di iscrizione di più figli al servizio di trasporto scolastico dovrà essere presentata una unica domanda contenente i dati di tutti i figli.
Chi avesse necessità di assistenza per la compilazione online della domanda può rivolgersi allo Sportello per l'integrazione, previo appuntamento, da prendere chiamando il numero 0575 377179 - 0575 377264 o inviando una email a: sportello.integrazionear@gmail.com
GRADUATORIE
La graduatoria provvisoria degli aventi diritto al servizio sarà pubblicata entro il 18/07/2023, sul sito del Comune di Arezzo e sul portale Ecivis.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro il 01/08/2023, sul sito del Comune di Arezzo e sul portale Ecivis.
NOTA: per visualizzare la propria posizione nelle graduatorie è possibile utilizzare sia il numero identificativo ID che il numero di protocollo, reperibile nel modulo di domanda, accedendo alla propria aria utente sul sito ecivis https://arezzo.ecivis.it
RINUNCE
Eventuali rinunce al servizio devono essere presentate dal 2 al 31 agosto in modalità on line sul sito ecivis accedendo al seguente link: https://arezzo.ecivis.it;
La rinuncia in corso d’anno comporta la cessazione dal pagamento della retta dal mese successivo a quello della richiesta.
COSTO DEL SERVIZIO
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle seguenti quote di contribuzione al servizio:
> QUOTA ISCRIZIONE € 54,17
> RETTA MENSILE € 38,56.
Le agevolazioni previste per il pagamento delle rette sono descritte all’art. 6 del bando, visionabile nella sezione ALLEGATI.
Le riduzioni previste per gli utenti che hanno più figli iscritti al servizio di trasporto scolastico e/o che usufruiscono di più servizi comunali, vengono in automatico attribuite se la domanda di iscrizione, per i diversi figli e/o per i diversi servizi, è effettuata dallo stesso Genitore/Tutore.
Per ottenere le agevolazioni tariffarie per reddito (ISEE) é necessario presentare apposita richiesta ON LINE (modulo agevolazione tariffaria) entro il 31 agosto 2023, accedendo al sito https://arezzo.ecivis.it
La mancata presentazione della stessa comporta il pagamento della retta massima.
Per informazioni sulla presentazione delle domande è possibile scrivere una mail all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.arezzo.it
GUIDA per il pagamento dell'ACCONTO IMU 2023
IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2023
MODALITA’ PER IL PAGAMENTO
DELLA PRIMA RATA
| Entro il 16 giugno 2023 deve essere effettuato il versamento della PRIMA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2023. |
| Il pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n. 48 del 27.04.2023, valide per il 2023, consultabili sul sito web del Comune. |
Soggetti passivi:
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:
-
abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
-
abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
-
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
-
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
-
un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
NOVITA 2023
1) NUOVA ESENZIONE IMU.
All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'Imposta Municipale Propria, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g-bis) che dispone l'esenzione per gli immobili che si trovano nelle condizioni di seguito enunciate:
"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".
Il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione con le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
SI RICORDA:
1) ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, consultabile nella sezione allegati della pagina web, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021.
Pertanto per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".
A tal fine viene richiesto che, per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.
Base imponibile:
-
Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:
Cat. A (no A/10) 160
Cat C/2-C/6-C/7 160
Cat A/10 80
Cat C/3-C/4-C/5 140
Cat. C/1 55
Cat B 140
Cat D (no D/5) 65
Cat D/5 80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:
a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)
b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.
-
Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente al seguente link /aree-edificabili-determinazione-della-base-imponibile-ai-fini-del-calcolo-dellimposta. Per l'annualità 2023 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020, a partire dal 01.01.2020.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento, da parte degli eredi.
Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni valide da utilizzare per l'ACCONTO 2023 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 27/04/2023).
1) Aliquota 0,60%
abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dal comma 741 art. 1 della L. 160/2019, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
Detrazione:
-
€ 200,00. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
2) Aliquota 1,06%
unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
3) Aliquota 0,89%
a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2024, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e successive e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2024, apposita comunicazione di cessazione.
4) Aliquota 0,89%
a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 commi 1, 2 e 3 della legge n.431/1998 (comma 760 dell'art 1 L 160/2019);
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2024, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU, a pena di decadenza dal beneficio. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni nelle annualità precedenti e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.
5) Aliquota 1,06%
a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.
b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale.
6) Aliquota 0,60%
Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2024, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.
7) Aliquota 0,87%
unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
8) Aliquota 1,06%
a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura e ospedali);
b) unità immobiliari iscritte nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);
c) unità immobiliari iscritte nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
d) aree fabbricabili
9) Aliquota 0,76%
Unità immobiliari iscritte nella categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili)
10) Aliquota 0,76%
unità immobiliari iscritte nella categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme)
Aliquota 1,02%
Tutti gli altri immobili.
| COMODATO GRATUITO |
NOVITA'
Con l’Ordinanza n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 della Corte di Cassazione è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile. I principi enunciati nella sentenza sono applicabili sia alla riduzione del 50% che all’aliquota comunale.
Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 48 del 27/04/2023, (che chiameremo "comodato Comunale") relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7)
Pertanto, anche per l'anno 2023 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:
1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.
REGISTRAZIONE CONTRATTO
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (obbligo dichiarativo)
ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE
ALIQUOTA 1,02
2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.
PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)
NO REGISTRAZIONE CONTRATTO
ALIQUOTA 0,89
3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.
REGISTRAZIONE CONTRATTO
PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE
ALIQUOTA 0,89
| CANONI CONCORDATI |
E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.
Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:
- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.
- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.
Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.
Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, entro il 30 giugno 2024, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune a pena di decadenza dal beneficio.
Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un foglio di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.
Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:
-
modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
-
modello F24 semplificato
-
Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a "PAGAMENTO Nuova IMU", reperibile presso tutti gli Uffici postali.
| Tipologia immobili | Codice IMU quota Comune | Codice IMU quota Stato |
| Abitazione principale e pertinenze (A/1-A/8-A/9) | 3912 | ==== |
| Aree fabbricabili | 3916 | ==== |
| Altri fabbricati | 3918 | ==== |
| Fabbricati Cat. "D" | 3930 | 39251 |
Il codice Comune da indicare è A390.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.
Ravvedimento operoso. In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina /imu-imposta-municipale-propria
2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)
3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
1 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.
Piano degli indicatori di bilancio
Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.04.2023 questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha adottato il Piano degli indicatori del rendiconto della gestione 2022.
Allegati
indicatori_bilanciocons_2022_0.pdf
Versione integrale del Rendiconto di Gestione 2022
Pubblicazione ai sensi dell'art. 227, comma 6 bis, del D.Lgs. 267/2000
Allegati
Rendiconto della gestione esercizio 2022 e rendiconto consolidato 2022 con l'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.04.2023 questa Amministrazione ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2022 e ha approvato il rendiconto consolidato 2022 con l'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo.
Allegati