Tu sei qui

Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento

Share button

In caso di omesso o parziale versamento della Tasi (Tributo sui servizi indivisibili) è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo. 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari  al 1% dal 01/01/2014 al 31/12/2014, pari allo 0,5% dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e allo 0,2% dal 01/01/2016. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

 Novità D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in Legge 157/2019:

 L'art. 10 bis del D.L. 124/2019 estende ai tributi locali le scansioni temporali del Ravvedimento dei tributi erariali.  Pertanto, oltre alle tipologie di Ravvedimento sopra riportate, la sanzione è ridotta:

-  ad un settimo del minimo (4,29%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni   anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Pertanto il contribuente che si sia scordato di pagare, o non abbia pagato correttamente la TASI per l' annualità 2015 si può ravvedere accedendo alla seguente calcolatrice Tasi

 

Modalità di compilazione del Modello F 24

Il versamento deve essere effettuato tramite il  modello F24 (a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti tramite modello F24 per un importo pari o superiore a mille euro potranno essere eseguiti  esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Dl 66/2014, articolo 11, comma 2).

 barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

 I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice 3958;

- Altri fabbricati: Codice 3961

Il versamento può essere effettuato anche con bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.

Si rammenta in proposito che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12661/2011 ha stabilito che il ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti solo laddove vengano adempiuti tutti gli obblighi imposti dalla legge ovvero il contestuale versamento integrale del tributo, delle sanzioni nonché degli interessi legali.

 
Normativa 
- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011,  D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2013, D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2014.

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

- Sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 12661 del 09/06/2011.

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: 
Area tematica: