- presso i n. 20 luoghi destinati (vedi nel box Allegati "Elenco Punti di Affissione") per mezzo di postazioni di tabelle, alle affissioni in materia di propaganda elettorale (in ogni postazione spetta, ad ogni partito politico o comitato di ciascun referendum, una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza);
- secondo il numero d’ordine progressivo degli spazi (Vedi nel box Allegati "Spazi di affissione") assegnato ai partiti e gruppi politici ed ai promotori di ciascun referendum che ne abbiano fatto regolare richiesta, in base all’ordine di presentazione delle suddette domande (numerando gli spazi progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale).
Le delibere della Giunta Comunale n. 220 e n. 230 del 2025 sono visibili all'Albo Pretorio On Line del Comune di Arezzo.
La propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa e volantinaggio
Si ricordano le principali disposizioni in materia di propaganda ( L. n.212/1956 e successive modificazioni) richiamate dalla Prefettura di Arezzo:
Dal 30' giorno antecedente le elezioni (quindi da venerdì 9 maggio 2025):
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi ecc.). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti.
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa ( a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose);
- Propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili: è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
- Propaganda fonica non luminosa eseguita con mezzi mobili: l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 e subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui la propaganda si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto;
- Volantinaggio: è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
- le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.
Le norme che regolano la propaganda elettorale sono le seguenti:
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale ai numeri 0575 377 774- 239 o alla email: elettorale@comune.arezzo.it