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Bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP (le cosiddette "case popolari")

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Il Bando di Concorso è pubblicato dal 25 ottobre fino alle ore 13.00 del 24 dicembre 2024.

Requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea.

Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all’Unione Europea, purché:

  • siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;

oppure

  • regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Arezzo;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente “ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE ordinario;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Arezzo;

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia). L’alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12, comma 8 della LRT n. 02/2019 e s.m.i.;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero). I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando. I soggetti titolari di proprietà in Italia o all’estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell’attestazione dell’indisponibilità dell’alloggio;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE ordinario, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all’intero nucleo considerato dall’ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell’indicatore della situazione patrimoniale, come definito all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l’apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all’articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della LRT n. 02/2019 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Modalità di richiesta:

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, utilizzando l’identificazione digitale (SPID, CNS, CIE) del richiedente accedendo all’area personale tramite questo link.

Nella sezione "Domande Online", cliccare su "Selezione modulo -> Selezione istanza", entrare nell’area "Ufficio Casa", selezionare il modulo "Richiesta inserimento in graduatoria per l’assegnazione ordinaria di alloggi ERP" e seguire la procedura guidata per la compilazione di tutti i campi necessari.

Si ricorda che, per la corretta assegnazione dei punteggi, è obbligatorio allegare alla domanda tutta la documentazione descritta nel bando allegato in fondo alla pagina.

Le domande devono essere presentate corredate di marca da bollo di € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992. L’assolvimento dell’imposta di bollo dovrà essere autocertificato dal richiedente mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo reso disponibile sulla piattaforma su cui dovrà essere apposto ed annullato il contrassegno o la ricevuta di pagamento del bollo saldato tramite portale PA.

Per il cittadino sarà sempre possibile consultare le domande trasmesse, collegandosi al portale e cliccando sulla sezione "Elenco domande".

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell’approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto, se interessati all’assegnazione, dovranno rinnovare obbligatoriamente la propria istanza anche coloro che hanno partecipato all’ultimo bando comunale nel 2022.

Ufficio Competente: