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Tari 2022

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Le scadenze per il versamento della Tari sono due: 30 giugno e 2 dicembre così come stabilito con Provvedimento Dirigenziale n. 938 del 11/04/2022 consultabile nella sezione allegati..

 

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Legge di Bilancio 2020 – Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 ha abrogato la IUC mantenendo la componente TARI.

Dal 1 maggio 2016 la competenza della gestione della tassa sui rifiuti (TARI) è passata al Comune di Arezzo. Per ogni informazione e chiarimenti i contribuenti dovranno rivolgersi allo Sportello Unico, Piazza A. Fanfani n. 1, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - 08.30 - 13.00;  Martedì - Giovedì: 8.30 - 13.30; 15,00 - 17,30. Di seguito il link utile: https://www.comune.arezzo.it/totem-tassa-rifiuti.

Per richieste telefoniche relative ad informazioni e chiarimenti rivolgersi al numero 0575/377777 - Fax 0575/377740.

Ulteriori notizie ed informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tassarifiuti@comune.arezzo.it

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla Tari (dichiarazione Tari domestica  -  dichiarazione Tari non domestica) entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni  e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Si ricorda che per per la conferma della detassazione effettuata nell'anno 2021 della superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali  e/o pericolosi gli interessati devono provvedere a dimostrare l'avvenuto trattamento di questi ultimi in conformità alla normativa vigente presentando idonea documentazione. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2019, che ha approvato alcune modifiche inerenti il vigente Regolamento Comunale della Tassa sui rifiuti, il termine di cui all’art. 17 del Regolamento, precedentemente stabilito in data 28 febbraio, è stato fissato al 31 maggio. Entro il medesimo termine (31 maggio) deve essere presentata, da parte dei soggetti interessati, l'istanza per godere della riduzione della parte variabile della tariffa da parte dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato nell'anno 2021 questi ultimi al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo, successivamente modificato con Deliberazione n. 47 del 28/04/2016, Deliberazione n. 27 del 06/03/2017, Deliberazione n. 107 del 21/12/2018, Deliberazione n. 120 del 17/12/2019, Deliberazione n. 53 del 30/06/2020, Deliberazione Consiglio Comunale n. .101 del 29/06/2021 e Deliberazione del CC n. 59 del 28/04/2022.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/05/2022 sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 consultabili nella sezione allegati.
 

Allegati

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