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Immobile concesso in comodato o uso gratuito

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Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado sono previste le seguenti agevolazioni:

1) applicazione dell'aliquota ridotta  (0,89%), deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 15 del 20/04/2020 successivamente confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/04/2023,  relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7);


2)  Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019 la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

NOVITA': Si informa che con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile.

 

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