L’Art. 47 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria definisce “Iniziative Benefiche” quelle iniziative organizzate da associazioni, comitati, pro loco, enti, per la raccolta di fondi da finalizzare ad attività benefiche, umanitarie, assistenziali, sociali, sanitarie ecc. Esse si esplicano esclusivamente attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e non, per i quali non viene richiesto un corrispettivo, ma solo un'offerta libera e con l’installazione di un’unica postazione.
Le “Iniziative benefiche”, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a) l’occupazione di suolo pubblico deve avvenire esclusivamente con le seguenti attrezzature: tenda-gazebo con copertura di colore neutro, privo di messaggi pubblicitari non riconducibili all’attività dell’Associazione, tavoli, sedie e in ogni caso nel rispetto di quanto prescritto al comma 2 dell'art.47 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
b) il materiale esposto dovrà essere posizionato in adeguati contenitori/strutture, evitando l'uso di scatoloni di cartone;
c) le finalità e la destinazione della raccolta fondi devono essere pubblicizzate e rese intellegibili a chi volesse partecipare;
d) l'occupazione di suolo pubblico non può superare la durata di n. 2 gg consecutivi e lo stesso soggetto può richiedere l'occupazione per un massimo di due volte al mese nel centro storico e una volta alla settimana fuori del centro storico;
e) al soggetto richiedente può essere concessa un'unica postazione per il periodo richiesto.
La richiesta di occupazione dovrà contenere espressa motivazione di raccolta fondi per le citate finalità, accompagnata da dettagliata relazione sulle modalità di utilizzo dei fondi da raccogliere (scopo, ente a cui sono destinati ecc). In particolare i soggetti no profit interessati che presentano domanda di occupazione di suolo per la prima volta al Comune di Arezzo devono depositare in allegato alla richiesta il proprio atto costitutivo ed il relativo statuto. Inoltre la raccolta fondi deve essere finalizzata ad attività ricompresa nell'oggetto sociale, come risultante dagli atti depositati.
Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui alla presente pagina informativa e ai relativi allestimenti sono individuate ed elencate all’art. 47 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Eventuali richieste per aree pubbliche diverse da quelle indicate al comma precedente, saranno valutate dal Tavolo Tecnico Comunale.
Modalità di presentazione della domanda
Prima della presentazione della richiesta di concessione si prega di prendere contatti con l’Ufficio SUAP e attività produttive per verificare la disponibilità della postazione o dell’area che si intende occupare.
Il personale addetto potrà inoltre fornire, per telefono, la necessaria assistenza nella compilazione della richiesta medesima.
La richiesta di concessione deve essere presentata:
- almeno 15 gg prima della data prevista per l’occupazione del suolo qualora l'area e il suolo pubblico richiesto sia compreso tra le postazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
- almeno 30 gg prima della data prevista per l’occupazione del suolo qualora l'area e il suolo pubblico richiesto non sia compreso tra le postazioni previste dall’art. 47comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Le richieste di concessione non possono essere presentate con un anticipo superiore a 60 gg. I dati da indicare e la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda sono indicati nella apposita modulistica, specifica per ogni tipo di iniziativa, scaricabile dalle specifiche pagine informative (vedi i link evidenziati nella presente pagina informativa).
La richiesta di concessione, con i relativi allegati, nonché tutte le relative successive comunicazioni e/o integrazioni, può essere inviata tramite:
- E-mail ordinaria: manifestazioni@comune.arezzo.it;
- PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it;
- per posta ordinaria all’indirizzo seguente: Comune di Arezzo – Piazza Libertà, 1 – 52100 Arezzo
- con consegna a mano direttamente all'Ufficio SUAP e attività produttive posto in Piazza A.Fanfani n. 2, oppure allo Sportello Unico del Comune di Arezzo – Servizio Protocollo, posto in Piazza A.Fanfani n. 1, negli orari di apertura degli stessi.
Istruttoria del procedimento
Qualora la domanda non risultasse regolare o completa, il responsabile del procedimento sospende i termini del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissa il termine per la presentazione di quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda.
Le richieste di occupazione di suolo pubblico per installazioni di postazioni fuori da quelle individuate ed elencate all’art. 47 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, saranno valutate dal Tavolo Tecnico Comunale, il cui parere, in tal caso, è necessario per il rilascio della concessione richiesta.
Prima del ritiro della concessione occorre provvedere al pagamento del , secondo le modalità sotto indicate.
Ritiro della concessione
La Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico può essere inviata al richiedente per posta elettronica anzichè provvedere al ritiro della medesima in formato cartaceo presso l'Ufficio. Tale possibilità è garantita qualora il soggetto richiedente provveda ad inviare in allegato l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, e l'attestazione di pagamento del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Costi da sostenere
- n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPA, specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Concessione occupazione di suolo pubblico + Nome richiedente". Il pagamento delle marche da bollo può essere fatto anche in un’unica soluzione di € 32,00.
- Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, se previsto, il cui importo, assieme alle modalità di pagamento, è determinato, nel rispetto del vigente regolamento in materia, dalla Società ICA S.r.l. (Uffici Sede di Arezzo: Via Ristoro D'Arezzo, 76 - tel. 0575 907821). Si ricorda che il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico deve essere effettuato esclusivamente avvalendosi del circuito PagoPA.
Sono esenti dall'imposta di bollo:
- gli enti religiosi appartenenti a confessioni religiose con cui lo Stato Italiano ha stipulato patti, per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, sempre che l'occupazione sia connessa esclusivamente con l'esercizio del culto;
- le organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 6 della Legge quadro sul volontariato n. 266/91);
- le ONLUS, iscritte all'anagrafe delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997);
- le organizzazioni non governative riconosciute (L. 49/87);
- le cooperative sociali e i consorzi fra cooperative sociali (L. 381/91);
- le associazioni di promozione sociale, operanti in ambito regionale o nelle province autonome di Trento e Bolzano, regolarmente iscritte ai registri delle Regioni e delle Province autonome istituiti e disciplinati dalle relative leggi emanate da queste ultime in attuazione della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001;
- le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Sono esenti dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.