I soggetti assegnatari di un alloggio ERP che vi risiedono stabilmente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali, possono presentare domanda di mobilità in qualsiasi momento dell’anno, a condizione che non abbiano ceduto o mutato la destinazione d’uso dell’alloggio, non abbiano adibito l’alloggio ad attività illecite, non abbiano perso i requisiti richiesti per il mantenimento del diritto di assegnazione, non risultino inadempienti alle norme contrattuali e mantengano l’alloggio in condizioni adeguate, conformemente a quanto previsto dal regolamento d’utenza.
Le domande dovranno essere presentate secondo i motivi e le modalità indicate nel disciplinare allegato esclusivamente online, utilizzando l’identificazione digitale (SPID, CNS, CIE) del richiedente assegnatario accedendo all’area personale tramite questo link
Nella sezione "Domande Online", cliccare su "Selezione modulo -> Selezione istanza", entrare nell’area "Ufficio Casa", selezionare il modulo "Richiesta di assegnazione in mobilità ordinaria per gli assegnatari di alloggi di ERP" e seguire la procedura guidata per la compilazione di tutti i campi necessari.
Si ricorda che, per la corretta assegnazione dei punteggi, è obbligatorio allegare alla domanda tutta la documentazione descritta in questo articolo alle lettere a) e b).
Il Comune riceve e protocolla le domande, provvede all’istruttoria, all’attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, all’adozione e pubblicazione della graduatoria definitiva entro il 15 luglio per le domande presentate entro il 15 giugno ed entro il 15 gennaio per le domande presentate entro il 15 dicembre.
La graduatoria definitiva resta valida fino all’approvazione del successivo aggiornamento, e le domande presentate avranno validità per tre anni dalla data di inserimento nella stessa. Alla scadenza di tale periodo, se non è stato assegnato un alloggio, esse decadranno automaticamente. I soggetti presenti nell’ultima graduatoria approvata, ai quali non sia stata effettuata proposta di mobilità, se non sono scaduti i tre anni, saranno mantenuti nella graduatoria successiva con il punteggio precedentemente assegnato, previa ulteriore verifica dei requisiti sanciti all’art. 2 del seguente regolamento.
Per far valere nuovi requisiti che determinerebbero un maggior punteggio anche prima della scadenza del triennio di validità dell’istanza, il soggetto già inserito in graduatoria è tenuto a presentare una nuova domanda.