Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2015.
Il pagamento della seconda rata a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 20/03/2015 consultabili sul sito internet, nella scheda aliquote IMU 2015 e che si riportano di seguito:
1) Aliquota 0,60%
abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);
Detrazione:
- € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.
2) Aliquota 1,06%
unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
3) Aliquota 0,89%
a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e/o 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione.
4) Aliquota 0,89%
a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.
5) Aliquota 1,06%
a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.
b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale
6) Aliquota 0,60%
Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.
7) Aliquota 0,87%
unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
8) Aliquota 1,06%
a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);
b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);
c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)
d) aree fabbricabili
9) Aliquota 0,76%
Terreni agricoli
10) Aliquota 1,02%
Tutti gli altri immobili
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni, anche non coltivati, siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Il D.L. n. 4/2015 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni facendo riferimento alla classificazione predisposta dall'ISTAT, e suddivisa in base all'altitudine del territorio comunale. Poiché il territorio Comune di Arezzo rientra nella classificazione di “comune parzialmente montano”, i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU.Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ancorché concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale.
ATTENZIONE: l' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono;
- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
Base imponibile:
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160
Cat C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
Cat. A/10 moltiplicatore 80
Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
Cat B moltiplicatore 140
Cat D (no D/5) moltiplicatore 65
Cat. C/1 moltiplicatore 55
Cat D/5 moltiplicatore 80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:
a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n. 42/2004)
b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori diriferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.
- Terreni. Per i terreni, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno d’imposizione rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. (si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)
Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.
Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:
- modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
- Bollettino di CC postale n. 1008857615, intestato a “PAGAMENTO IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.
Il codice Comune da indicare è A390.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.
Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine del 16/12/2014, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina IMU
Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.