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Nido domiciliare

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Che cosa si intende per Servizio educativo in contesto domiciliare e quali sono i requisiti necessari e le procedure per attivare un nuovo Servizio

Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 32/2002 – Regolamento esecutivo dell’art.4 bis DPGR n° 41/R 2013

Definizione e requisiti strutturali
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso una civile abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a 7 bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda.  Per gli asili autorizzati dal 2014/2015 gli spazi di cui al presente comma, è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
4. E’ inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età. (Art. 43 Regolamento Regionale n. 47, 25 giugno 2014 e ss.mm.ii esecutivo della legge Regionale n. 32/2002)

Requisiti organizzativi
Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.
 

Disposizioni di carattere organizzativo
1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Tel figura possiede i requisiti di cui all’art.16 comma 1 (onorabilità del personale) 
4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Titoli di studio del personale educativo (DPGR n°55/R/2020)
Per ricoprire il ruolo di educatore continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro il 31 agosto 2018 (DPGR 41/r  del 30 luglio 2013): 1)diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 2) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico; 3) diploma di assistente comunità infantile; 4) diploma di dirigente di comunità; 5) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6) Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.
Hanno inoltre validità se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 18/19 e titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
    • Laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
    • Master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di lauree in discipline umanistiche o sociali ed hanno sostenuto esami i9n materie psicologiche o pedagogiche;
Ai sensi del DPGR n°55/r 2020 sono inoltre previsti: 
    a) laurea triennale in Scienze dell’Educazione nella classe L9 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; 
    b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari; 

Titoli di studio del personale ausiliario
1.Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico. 
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l’obbligo scolastico. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore regolamento (2013)

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento
1.Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. 2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

Come si fa ad aprire un asilo nido domiciliare? 
Requisiti e procedimento di autorizzazione
1.Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l’attività. 
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a: a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura; b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini; c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale; d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare; e) progetto pedagogico e progetto educativo. 
3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). 
4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del comune. 
5. L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. 
6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione. 
7. L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini. 
8. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. 
Vigilanza sui servizi educativi (Comune e USL)
I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell’ambito della verifica delle materie di propria competenza. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione o dell’accreditamento, provvedono, previa diffida per l’adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento.  Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell’accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.  Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l’attività fino al regolare esperimento della procedura di autorizzazione.