La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) istituisce l'imposta unica comunale (IUC).
ATTENZIONE: con L. 160/2019, art. 1, comm 738, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad ecceczione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (Tari).
La IUC si compone di:
- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), per la componente riferita a servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
IMU,TASI e TARI sono applicate e riscosse dal comune.
Il Consiglio Comunale con atto n° 66 del 15/05/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, contenenti le disposizioni relative alla TASI e alla TARI, mentre per l'IMU si rinvia al regolamento già vigente.
Per l'applicazione della IUC si vedano le pagine dedicate ad ogni specifico tributo, presenti nel sito del comune.
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.