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Istruzioni Tasi

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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

APPLICAZIONE NEL COMUNE DI AREZZO

PRESUPPOSTO

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Ai fini della TASI:

a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d. per “area edificabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;

 

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari come sopra definite.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

 

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

 

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU), ovvero:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

  • Categoria Catastale “A” ( NO A10) moltiplicatore = 160
  • Categoria Catastale C/2-C/6-C/7 – moltiplicatore = 160
  • Categoria Catastale D4 – moltiplicatore = 65
  • Categoria Catastale D5 – moltiplicatore = 80

 

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche disciplinate dall'art. 4 del vigente regolamento comunale sull'imposta municipale propria (IMU).

 

ESENZIONI

Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

VERSAMENTO

Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Il versamento della TASI è effettuato tramite modello F24.

Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento dell'imposta qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5.

 
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