Tu sei qui

Istruzioni pagamento saldo Tasi 2015

Share button

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI ANNO 2015

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

  

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della seconda rata della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2015. Il pagamento della seconda rata, a conguaglio dell'imposta dovuta per tutto l'anno, deve essere effettuato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015, nelle misure che seguono:

1) aliquota del 0,33% applicata alle seguenti unità immobiliari:

 

a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;

b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

 

Detrazioni

Alle elencate unità immobiliari sono applicate specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:

- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 600,00

- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 600,01 fino a euro 750,00

- euro 50 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 750,01 fino a euro 1000,00

- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze superiore ad euro 1.000,00.

La detrazione, che spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale.

 

Si applica inoltre detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

                2) aliquota dello 0,00% applicata a tutti gli altri fabbricati;

 

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari ( o soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di immobili siti nel territorio comunale.

  

Ex casa coniugale

Per quanto disposto dal D.L. N° 16/2014 l'ex casa coniugale è considerata equiparata all'abitazione principale, e per la stessa vanno quindi applicate le stesse aliquote e detrazioni.

 

Base imponibile:

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a precisamente:

              Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, :

             Categoria Catastale “A” ( escluso A/10) moltiplicatore = 160

             Categoria Catastale C/2-C/6-C/7 – moltiplicatore = 160

 

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

 

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. N° 42/2004).

 

Calcolo dell’impostail calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e la detrazione deliberata. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

 

Sul sito internet del Comune di Arezzo (wwwcomune.arezzo.it) è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

 

Pagamento:

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando il Codice Tributo 3958 “Tasi su Abitazione principale e pertinenze”

                  Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina tasi.

Ufficio Competente: 
Area tematica: