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Istruzioni pagamento acconto Tasi 2015

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TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2015

MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

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Entro il 16 Giugno 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata della TASI dovuta per l’anno d’imposta 2015.

L’imposta, deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2014.

Per l'anno 2015 nel Comune di Arezzo il pagamento della TASI è previsto solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per gli immobili ad essa assimilati.

Di seguito si riportano le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n. 67 del 15/05/2014, da utilizzare per il calcolo dell'acconto dell’anno 2015.

1) aliquota del 0,33% applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;

b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Alle unità immobiliari sopra elencate sono applicate specifiche detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:

- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a euro 600,00

- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 600,01 fino a euro 750,00

- euro 50 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro 750,01 fino a euro 1000,00

- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze superiore ad euro 1.000,00.

La detrazione, che spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale.

Si applica inoltre la detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) aliquota dello 0,00% applicata a tutti gli altri fabbricati;

Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari (o soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di immobili siti nel territorio comunale.

Base imponibile:

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), determinata ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, e precisamente:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1º gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Categoria Catastale “A” ( escluso A/10) moltiplicatore = 160

Categoria Catastale C/2-C/6-C/7 – moltiplicatore = 160

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. N° 42/2004).

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e la detrazione deliberata. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

Pagamento:

Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando il codice tributo 3958 “Tasi su Abitazione principale e pertinenze”

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune nella Scheda Tasi alla voce Ravvedimento operoso per omesso e/o parziale versamento

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

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