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Istruzioni pagamento acconto IMU 2016

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016

MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

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Entro il 16 Giugno 2016 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2016.

L’imposta deve essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. E' facoltà del contribuente effettuare il versamento per l'intera annualità 2016

NOVITA' 2016

1 - Comodato gratuito

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una tipologia di comodato gratuito ( che chiameremo comodato statale) per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Infatti all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 3, è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

La Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. La Risoluzione specifica che per "immobile" deve intendersi un fabbricato ad uso abitativo, con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 35 del 20/03/2015, ( che chiameremo “comodato Comunale”) e relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Pertanto, per l'anno 2016 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:

1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge di stabilità.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 1,02

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge di stabilità.

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

NO REGISTRAZIONE CONTRATTO

3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge di stabilità.

REGISTRAZIONE CONTRATTO

ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA 0,89

PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE

2 - Canoni concordati

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.

Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:

- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.

- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.

Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.

In entrambi i casi deve essere presentata, entro il 30/06/2017 dichiarazione di variazione.

Si chiarisce che restano valide le autocertificazioni già presentate per le annualità precedenti. Per tali immobili pertanto, se non ci sono variazioni, non dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

 

3 - Terreni

A partire dall'annualità 2016 nel territorio del Comune di Arezzo i terreni sono esenti dall'imposta.

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Soggetti passivi:

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili ( fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ATTENZIONE: L' IMU non si applica per le categorie di immobili che seguono:

- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. (1)

- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. N° 557/1993, accatastati nella categoria “D10” o con annotazione di ruralità in atti catastali, nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011;

b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati;

c) terreni agricoli.

Base imponibile:

Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160

Cat. A/10 moltiplicatore 80

Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160

Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140

Cat. B moltiplicatore 140

Cat. D (no D/5) moltiplicatore 65

Cat. C/1 moltiplicatore 55

Cat. D/5 moltiplicatore 80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

N.B. - La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) Fabbricati di interesse storico o artistico ( Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)

b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

c) Immobili concessi in comodato gratuito nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze) e la riduzione prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni).

Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015 da utilizzare per l’acconto 2016. ( Deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 20/03/2015)

1) Aliquota 0,60%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);

Detrazione:

- € 200. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.

2) Aliquota 1,06%

unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;

3) Aliquota 0,89%

a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013,2014,2015 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2017, apposita comunicazione di cessazione.

4) Aliquota 0,89%

a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge n.431/1998;

b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, di apposita dichiarazione di variazione IMU. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.

5) Aliquota 1,06%

a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.

b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

6) Aliquota 0,60%

Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2017, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.

7) Aliquota 0,87%

unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)

8) Aliquota 1,06%

a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);

b) unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);

c) unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)

d) aree fabbricabili

9) Aliquota 1,02%

Tutti gli altri immobili

Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un modello di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.

Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:

- modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.

- Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a “PAGAMENTO IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.

Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 ====
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Fabbricati Cat. “D” 3930 3925 (2)
Terreni 3914  

Il codice Comune da indicare è A390.

Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.

Ravvedimento Operoso In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Comune alla pagina www.comune.arezzo.it

 

 

(1) Ai fini del tributo è considerato abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

(2) E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.

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