IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A decorrere dal 1/1/2012, con Decreto Legge n. 201/2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria. L'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
L'IMU è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare, e si applica in ipotesi di possesso di:
- fabbricati
- aree fabbricabili
Soggetti passivi:
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile.
Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
L'IMU non si applica per le seguenti categorie di immobili:
a) - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
c) - la casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) - immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
e) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permette tale destinazione e non siano in ogni caso utilizzati;
Nel Comune di Arezzo sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli (intendendosi per tali i terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile - L. 984/77) e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 (che sono o saranno accatastati nella categoria catastale "D10") nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
È equiparata all'abitazione principale e pertanto non soggetta al pagamento dell'IMU l'unità immobiliare e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Base imponibile:
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1º gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10) moltiplicatore 160
Cat. C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
Cat. C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
Cat. B moltiplicatore 140
Cat. A/10 moltiplicatore 80
Cat. D (no D/5) moltiplicatore 65
Cat. D/5 moltiplicatore 80
Cat. C/1 moltiplicatore 55
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati d'interesse storico o artistico (di cui all'art. 10 D.Lgs. 42/2004) nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni.
- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che sono disponibili sul sito internet dell'Ente.
Abitazione principale e pertinenze
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiaredimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate fino ad un massimo di 3 pertinenze, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.
La Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 a proposito delle pertinenze ha chiarito quanto segue.
"Se, per esempio, il contribuente possiede 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra quest'ultimi la pertinenza da collegare all'abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria. Bisogna anche tenere conto dell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7".
Detrazione
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
Tale detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. ( si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)
Il calcolo dell'ACCONTO IMU deve essere effettuato con le aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente.
Sul sito internet del Comune di Arezzo è disponibile un modello di calcolo dell'imposta ad uso dei contribuenti.
N.B. È riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.
Pagamento: il versamento potrà essere eseguito utilizzando:
- modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
- Bollettino di CC postale n. 1008857615, intestato a “PAGAMENTO IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.
Tipologia immobili | Codice IMU quota Comune | Codice IMU quota Stato |
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Abitazione principale e pertinenze | 3912 | ==== |
Aree fabbricabili | 3916 | ==== |
Altri fabbricati | 3918 | ==== |
Fabbricati Cat. “D” | 3930 | 3925 |
Il codice Comune da indicare è A390.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.