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Concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per iniziative di propaganda politica, associativa, sindacale e religiosa

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L’Art. 48 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria  definisce “Iniziative di propaganda politica, associativa, sindacale, religiosa” quelle iniziative organizzate da soggetti quali partiti, associazioni di carattere politico, sindacati, enti religiosi, associazioni no profit ecc., con finalità di promozione e diffusione delle proprie proposte.
Tali iniziative sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a) l’occupazione di suolo pubblico da parte del medesimo soggetto non potrà superare la durata di 1 giorno;
b) possono essere concesse più postazioni per lo stesso periodo in aree diverse e non è invece ammesso concedere più postazioni nella stessa area per lo stesso partito/movimento/associazione/comitato;
c) qualora la richiesta sia inoltrata da una coalizione di partiti, questa esclude le richieste pervenute da altri partiti/movimenti della medesima coalizione;
d) se per la medesima postazione e per lo stesso giorno e ora risultino pervenute più richieste verrà data priorità nell’assegnazione al criterio dell’alternanza su base settimanale tra le postazioni individuate al seguente comma, e qualora tale criterio non sia sufficiente per l'assegnazione delle postazioni la precedenza verrà determinata seguendo l’ordine cronologico di protocollazione della domanda;
d) le aree pubbliche destinate a tali iniziative e ai relativi allestimenti sono individuate nella tabella di cui al comma 5 dell'art.48 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Eventuali richieste per aree pubbliche diverse da quelle indicate al comma suddetto, saranno valutate dal Tavolo Tecnico Comunale.

Modalità di presentazione della domanda

Prima della presentazione della richiesta di concessione si prega di prendere contatti con l’Ufficio SUAP e attività produttive per verificare la disponibilità della postazione o dell’area che si intende occupare.
Il personale addetto potrà inoltre fornire, per telefono, la necessaria assistenza nella compilazione della richiesta medesima.

La richiesta di concessione deve essere presentata:
- almeno 15 gg prima della data prevista per l’occupazione del suolo qualora l'area e il suolo pubblico richiesto sia compreso tra le postazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
- almeno 30 gg prima della data prevista per l’occupazione del suolo qualora l'area e il suolo pubblico richiesto non sia compreso tra le postazioni previste dall’art. 48 comma 5 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Per tali richieste si rende necessaria la valutazione da parte del Tavolo Tecnico Comunale.
Le richieste di concessione non possono essere presentate con un anticipo superiore a 60 gg. I dati da indicare e la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda sono indicati nella apposita modulistica, specifica per ogni tipo di iniziativa, scaricabile dalle specifiche pagine informative (vedi i link evidenziati nella presente pagina informativa).

La richiesta di concessione, con i relativi allegati, nonché tutte le relative successive comunicazioni e/o integrazioni, può essere inviata tramite:

  • E-mail ordinaria: manifestazioni@comune.arezzo.it;
  • PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it;
  • per posta ordinaria all’indirizzo seguente: Comune di Arezzo – Piazza Libertà, 1 – 52100 Arezzo
  • con consegna a mano direttamente all'Ufficio SUAP e attività produttive posto in Piazza A.Fanfani n. 2, oppure allo Sportello Unico del Comune di Arezzo – Servizio Protocollo, posto in Piazza A.Fanfani n. 1, negli orari di apertura degli stessi.

Istruttoria del procedimento

Qualora la domanda non risultasse regolare o completa, il responsabile del procedimento sospende i termini del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissa il termine per la presentazione di quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda.
Le richieste di occupazione di suolo pubblico per installazioni di postazioni fuori da quelle individuate ed elencate all’art. 48 comma 5 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, saranno valutate dal Tavolo Tecnico Comunale, il cui parere, in tal caso, è necessario per il rilascio della concessione richiesta.
Prima del ritiro della concessione occorre provvedere al pagamento del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, secondo le modalità sotto indicate.

Ritiro della concessione

La Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico può essere inviata al richiedente per posta elettronica anzichè provvedere al ritiro della medesima in formato cartaceo presso l'Ufficio dopo aver assolto all'imposta di bollo ed al pagamento del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con le modalità sotto indicate.

Costi da sostenere

  • n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPAspecificando nell'apposito campo la causale di versamento "Concessione occupazione suolo pubblico + soggetto richiedente"
  • Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - se previsto - il cui importo, assieme alle modalità di pagamento, è determinato, nel rispetto del vigente regolamento in materia, dalla Società ICA S.r.l. (Uffici Sede di Arezzo: Via Ristoro D'Arezzo, 76 - tel. 0575 907821).

Sono esenti dall'imposta di bollo:

  1. i partiti o altro tipo di organizzazioni politiche, per i seguenti motivi:
    a) Raccolta di firma per candidature elettorali - L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con tavolo, sedie, gazebo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 27-ter dell'Allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e può essere concessa dai 180 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3 della Legge 21 marzo 1990, n. 53);
    b) Raccolta di firme per campagne referendarie e petizioni legislative - L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasioni di campagne referendarie e petizioni legislative così come disciplinate dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352 è esente dall'imposta di bollo così come previsto dall'art. 27-ter dell'Allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
  2. gli enti religiosi appartenenti a confessioni religiose con cui lo Stato Italiano ha stipulato patti, per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, sempre che l'occupazione sia connessa esclusivamente con l'esercizio del culto;
  3. le organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 6 della Legge quadro sul volontariato n. 266/91);
  4. le ONLUS, iscritte all'anagrafe delle ONLUS (D.Lgs. 460/1997);
  5. le organizzazioni non governative riconosciute (L. 49/87);
  6. le cooperative sociali e i consorzi fra cooperative sociali (L. 381/91);
  7. le associazioni di promozione sociale, operanti in ambito regionale o nelle province autonome di Trento e Bolzano, regolarmente iscritte ai registri delle Regioni e delle Province autonome istituiti e disciplinati dalle relative leggi emanate da queste ultime in attuazione della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001;
  8. le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sono esenti dall'obbligo del pagamento del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
- coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere POLITICO purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.