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Industrie insalubri - avviso attivazione e modifica attività o societaria

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Chiunque intende attivare una lavorazione insalubre, compresa nel relativo elenco di cui al D.M. 05.09.1994, dovrà presentare, al SUAP del Comune di Arezzo, almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'attività, avviso nel rispetto dell'art. 216 del R.D. 27.07.1934 n.1265, utilizzando l'apposita modulistica  e corredato degli allegati previsti (vedi box "Modulistica"), che ben evidenzi alcuni aspetti quali il tipo di attività da svolgere, la classificazione di insalubrità dell'attività (1° o 2° classe), le tecnologie che verranno applicate a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il rispetto della normativa in materia edilizia nonché la localizzazione della ditta stessa, ricordando la necessità del rispetto della compatibilità urbanistica dell'insediamento.

La modulistica sopra citata può essere utilizzata per:

  • avviso di attivazione industria insalubre;
  • comunicazione di variazione del ciclo produttivo;
  • comunicazione subentro o variazione societaria.

Documentazione

La documentazione da allegare agli avvisi e alle comunicazioni di cui sopra, da redigere in carta semplice senza marca da bollo, è la seguente:

Per avviso di attivazione industria insalubre:

1. copia fotostatica di un documento di identità;

2. planimetrie dei locali sede dell’attività e relative sezioni quotate, in scala 1:100, con esatta indicazione delle destinazioni d’uso e della dislocazione dei macchinari ed impianti utilizzati; 

3. rapporto informativo Regione Toscana con relazione dettagliata del ciclo produttivo svolto;

4. attestazione di pagamento dei diritti di segreteria secondo le le tariffe vigenti al momento della presentazione della comunicazione da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.

Nella causale va riportato la dicitura "avviso di attivazione industria insalubre", specificando la ragione sociale della ditta.

Per comunicazione di variazione del ciclo produttivo:

1. copia fotostatica di un documento di identità;

2. planimetrie dei locali sede dell’attività e relative sezioni quotate, in scala 1:100, con esatta indicazione delle destinazioni d’uso e della dislocazione dei macchinari ed impianti utilizzati; 

3. rapporto informativo Regione Toscana con relazione dettagliata del ciclo produttivo svolto;

4. attestazione di pagamento dei diritti di segreteria secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione della comunicazione da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.

Nella causale va riportato la dicitura "comunicazione di variazione del ciclo produttivo", specificando la ragione sociale della ditta.

Per comunicazione subentro o variazione societaria:

1. copia fotostatica di un documento di identità;

2. attestazione di pagamento dei diritti di segreteria secondo le tariffe vigenti al momento della presentazione della comunicazione da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.

Nella causale va riportato la dicitura "comunicazione di subentro o variazione societaria", specificando la ragione sociale della ditta.

Descrizione del procedimento.

  • gli avvisi, relativi all'applicazione dell'art. 216 del R.D. n° 1265 del 27/07/1934 in merito all'attivazione di industrie insalubri, devono essere redatti secondo la modulistica predisposta; 
  • gli avvisi pervenuti all’Ufficio SUAP saranno trasmessi, una volta verificata la completezza formale, all’Ufficio Ambiente, all'Azienda USL di Arezzo, al fine di consentire l'attività di propria competenza, e al Dipartimento  ARPAT di Arezzo; 
  • i controlli sugli avvisi verranno effettuati "a campione". Il controllo a campione viene effettuato su una percentuale pari al 10% degli avvisi presentati su base semestrale. Si ricorda infine che, a tal proposito, il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di autocertificazione prevede, ai sensi dell'art. 71, l'obbligo per le amministrazioni procedenti ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”.

Riferimenti normativi

Link utili

Modulistica

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: