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ICI e fabbricati rurali

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La legge istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili (D. Lgs. 504/1992) non ha previsto tra i casi di esenzione o riduzione di imposta alcuna applicazione per i fabbricati rurali.
L'art. 9 commi 3 e 3-bis della L. 133/1994 ha introdotto nell'ordinamento una specifica disciplina per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali fissando alcune condizioni oggettive e soggettive che devono essere soddisfatte sia per i fabbricati destinati ad edilizia abitativa sia per le costruzioni strumentali alle attività agricole.
In anni più recenti il legislatore è intervenuto per affrontare la questione in ordine alla esenzione o meno dei fabbricati rurali ai fini ICI. Infatti con l'art. 23 comma 1-bis del D.L. 207/2008 si è stabilito in via interpretativa che, con riferimento alla definizione di fabbricato contenuta nella legge dell'ICI, “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della L. 133/1994”.

Nel contesto del citato quadro normativo è intervenuta una importante sentenza assunta a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18565 del 21.8.2009) con la quale, nell'intendimento di dirimere la questione della tassabilità a fini ICI dei fabbricati rurali dopo l'intervento del legislatore, è stata avviato un nuovo orientamento interpretativo.
La sentenza in questione fissa il seguente principio di diritto:
l'immobile che è stato “iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità” previsti dalla legge, non è soggetto all'ICI ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 comma 1-bis del D.L. 207/2008 e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 504/1992. “L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata.... dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta”;
per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento ad imposta è condizionato dalla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dalla legge che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti;

Di analogo tenore le sentenze della Corte di Cassazione 7102/10 e 8845/10 per proseguire con la 11790/10 e successive (12175/10, 12176/10, 12177/10, 12178/10, 12182/10, 12565, 13563/10, 13568/10) sino alle recenti 81 pronunce seriali depositate il 22 giugno (dalla n. 14967 alla n. 15048) con le quali la Cassazione ha ribadito che non risultano soggetti ad ICI soltanto i fabbricati rurali accatastati in A/6 o D/10, mentre solo in caso di immobili non iscritti in catasto si applicano i requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/93.

Si è determinato pertanto, per effetto delle citate sentenze della Suprema Corte a cui si stanno conformando le commissioni tributarie, un orientamento giurisprudenziale consolidato a cui l'amministrazione comunale, in assenza di nuovi interventi normativi, è chiamata ad uniformarsi.

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