Tu sei qui

I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON SONO PIU' AGENTI CONTABILI MA RESPONSABILI DI IMPOSTA – NIENTE PIU' MODELLO 21

Share button

Si rende noto che, per quanto riguarda l'anno di imposta 2021, NON DOVRA' PIU' ESSERE PREDISPOSTO E TRASMESSO IL MODELLO 21 ENTRO IL PROSSIMO 30 GENNAIO 2022, contrariamente quindi a quanto fatto negli anni precedenti.

Si ricorda infatti che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con Legge 77/2020, ed entrato in vigore il 19 maggio 2020, all'articolo 180 muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive / agriturismi / locazioni turistiche che dal 19 maggio 2020 non sono più classificati come “agenti contabili”, bensì riconosciuti come “responsabili del pagamento della imposta di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Questa modificazione dell'inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che venendo meno la qualificazione di agente contabile non e' più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo (quindi entro il 30 giugno 2022 con riferimento all'imposta incassata nel corso dell'anno 2021), dichiarazione sulla quale questo ente provvederà più avanti a fornire tutte gli opportuni chiarimenti.

Si ricorda inoltre che il fatto di non essere più qualificati come agenti contabili comporta che i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.

Il fatto però di essere qualificati adesso come responsabili di imposta determina che:

  • la omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto;

  • all'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato;

  • è venuta meno la possibilità di segnalare a questo Ente che vi sono dei soggetti che si rifiutano di versare l'imposta, in quanto la responsabilità del riversamento è comunque a carico del gestore.

Peraltro sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto fiscale, il cui articolo 5-quinquies (aggiunto proprio in fase di conversione), contiene una interpretazione autentica con effetti retroattivi del decreto 23 del 2011 che ha introdotto l’imposta di soggiorno. E’ un testo poco immediato, la cui parte più rilevante è: “la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.

Ebbene, con queste poche parole, di interpretazione autentica, si è voluto chiudere definitivamente il cerchio sulla figura dell'agente contabile.

Ufficio Competente: 
Area tematica: