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Esenzioni

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Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili indicati nell'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 e confermati con l'art. 1, comma 759 della L. 160/2019 che comprende:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

- Art. 7, comma 1, lettera b). Esenzione dei fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E/1 a E/9;

- Art. 7, comma 1, Lettera c). Esenzione dei fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 601;

- Art. 7, comma 1, lettera d). Esenzione dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;

- Art. 7, comma 1, lettera e). Esenzione dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense;

- Art. 7, comma 1, lettera f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;- 

- Art. 7, comma 1, lettera h). Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il territorio del Comune di Arezzo è ricompreso nelle predette aree);

- Art. 7, comma 1 lettera i). Esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto);

- I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 (che sono o saranno accatastati nella categoria catastale "D10") ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani (il territorio del Comune di Arezzo è classificato come parzialmente montano).

Si informa che nel link in calce alla pagina è consultabile il D.M. 200/2012 che disciplina i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1° dell'art. 7 del D.L. 23/2011.

Novità: una norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 71 della L. 2023/213) ha disposto l'esenzione IMU per gli ENC in caso di comodato.  Si riporta quando disposto dal comma 71:

L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

 

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