Documenti da presentare

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I documenti necessari per la presentazione delle candidature sono illustrati dettagliatamente nella Pubblicazione ministeriale n.1/2020 Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.  Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.
Per la presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 pertanto non sono ammesse l’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la presentazione di documenti tramite fax o  email.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Si  riportano i principali documenti necessari : 

Nella sottostante sezione Modulistica  sono scaricabili i seguenti modelli:

 

Candidatura alla carica di Sindaco  e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32 (numero dei consiglieri da eleggere nel comune) e non inferiore a 21 (non inferiore ai due terzi). I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.
Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Le liste dei candidati devono inoltre essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati. Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3) l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche nel caso in cui la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

 

Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati: programma amministrativo, bilancio preventivo di spesa, dichiarazione di collegamento con una o più liste

La lista dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta.  La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà sufficiente che quest’ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
I presentatori delle liste potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica allegata alla  Pubblicazione del Ministero dell'Interno n. 1/2020. 


Nella sottostante sezione Modulistica  sono scaricabili i modelli principali in formato word e pdf.


La lista dei candidati deve essere firmata dagli elettori presentatori su modelli riportanti il contrassegno di lista,  il nome e cognome,  luogo e la data di nascita di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco, sia a quella di consigliere comunale ed il nome e cognome, luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.  La lista deve inoltre essere corredata dal programma amministrativo, da affiggere all’albo pretorio del Comune e dal bilancio preventivo di spesa, da rendere pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Per quanto attiene al bilancio preventivo delle spese, si evidenzia che deve essere presentato sia il bilancio delle spese che si prevedono per la lista, sia il bilancio delle spese che si prevedono per ogni singolo candidato alla carica di Sindaco o consigliere comunale.

I cittadini di altri Stati dell’Unione Europea  che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale (la carica di Sindaco  e di vice Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla dichiarazione, devono presentare all’atto di deposito della lista i seguenti ulteriori  documenti:
    • dichiarazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
    • attestato rilasciato, da non oltre 3 mesi, dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
    • nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Arezzo, un attestato del Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata presentata non oltre l’11 agosto 2020 (il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Al momento della raccolta delle firme i sottoscrittori devono essere informati sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali l’identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, i destinatari dei dati personali  secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale. La firma apposta dai sottoscrittori vale come consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 6,7 e 9 del  Regolamento UE 2016/679, ai soli fini  di interesse pubblico in materia di elettorato.  

Il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è stato ridotto a un terzo ( art. 1 bis comma 4 D.L. 2020 n.26 convertito dalla L. 2020 n.59), pertanto le firme necessarie vanno da un minimo di 67 ad un massimo di 400.
I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.
Il candidato alla carica di sindaco deve dichiarare il collegamento con la lista o le liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. 

Le candidature e le liste contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, devono allegare anche apposita dichiarazione  attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata  da uno dei seguenti pubblici ufficiali, elencati dall'art.14 della legge n. 53/1990, titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni all’interno del territorio di competenza dell’ufficio:  notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessori comunali e provinciali, presidente del consiglio comunale e provinciale, consiglieri comunali e provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, segretario comunale e provinciale, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. 

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e timbro dell’ufficio.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n. 2 delegati di lista incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio della lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. 
Nulla vieta che la scelta dei delegati  cada su persone che siano anche presentatori o candidati. 

 

Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Arezzo.  

Tali certificati possono essere anche collettivi e sono rilasciati dall'Ufficio Elettorale del Comune (piazza A. Fanfani 1- Arezzo , tel.0575 377239; elettorale@comune.arezzo.it) entro il termine di 24 ore dalla richiesta.

 
Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di  sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale 

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. La stessa deve contenere anche la  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000 nella quale si attesta che il candidato a sindaco o a consigliere non si trova in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 235/2012.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare inoltre il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale.  La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità già indicate per la sottoscrizione da parte dei presentatori. Analoga, convergente dichiarazione deve essere presentata dai delegati delle liste interessate. 

 
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno;  chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni. 
 
Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

Le candidature vanno corredate dai certificati attestanti che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

 

Contrassegno di lista

I presentatori delle liste dovranno evitare che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici . 
E’ inoltre da evitare, da coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. 
Le candidature e le liste contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, devono allegare alla dichiarazione di presentazione della lista  anche apposita dichiarazione  attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

E’  vietato depositare contrassegni che riproducono:
    • immagini o soggetti di natura religiosa
    • simboli del Comune
    • denominazioni e simbolo di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione
    • espressioni, immagini o raffigurazioni che fanno riferimento a ideologie autoritarie 

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato.  Dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la  riproduzione sulla scheda elettorale). Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. E’ necessario che i disegni dei modelli siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Il contrassegno dovrà inoltre essere depositato anche su supporto informatico nei formati jpeg e pdf.  

Dove rivolgersi: