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Dichiarazione Imu Enti non commerciali

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Novità 2024: Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024 è stato approvato il nuovo modello di “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.

N.B.  La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in siffatta ipotesi, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (Art. 1, comma 759, lett. g-bis, della legge n. 160 del 2019).

Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

Con Ordinanza n. 37385/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli Enti non commerciali sia prevista  a pena di decadenza.

Con Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023 è stato approvato, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il nuovo modello di dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) per gli Enti non commerciali (IMU ENC).

Il modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica (secondo le modalità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 2023)  della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno d'imposta 2022 (e all'anno d'imposta 2021, giusto art. 3 comma 1 D.L. 198/2022) entro il prossimo 30 giugno.

Gli Enti non commerciali dovranno comunque dichiarare:

- gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unita immobiliare con utilizzazione mista;

- gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonche gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

La scadenza della presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui è intervenuta la variazione.

Importante: a decorrere dall’anno d’imposta 2020, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Questi soggetti, quindi, dovranno presentare la dichiarazione per ogni anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. (art. 1, comma 770 L. 160/2019).

 

Si ricorda che in caso di mancata presentazione della dichirazione di variazione IMU nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

 

DICHIARAZIONE IMU TARDIVA 

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 5% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, con un minimo di € 2,50.

 Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10% sul tributo se non versato correttamente e gli interessi legali, ovvero in caso di tributo regolarmente assolto, effettuando un pagamento di Euro 5,00.   

DICHIARAZIONE INFEDELE

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% del maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali. (art. 13, c.1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 6,25% al maggior tributo scaturito dalla rettifica e gli interessi legali (art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 472/1997).

 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, al 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al'1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e al 2,5%  dal 01/01/2024.Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Nella sezione allegati di questa pagina sono consultabili il Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023, il modello di dichiarazione e le istruzioni

Nella sezione allegati di questa pagina sono consultabili altresì il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, il modello di dichiarazione e le istruzioni.

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