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Attività dello spettacolo viaggiante - Circhi equestri

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La concessione e l’autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS, per la durata massima di 20 giorni, comprensiva delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture.
Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.
I circhi equestri potranno installarsi nell’area preposta in Via Duccio da Boninsegna solo a seguito del rilascio di apposita concessione di suolo pubblico. E’ vietata l’installazione di circhi in aree private. Può essere rilasciata una sola concessione per anno solare per il periodo 1 febbraio-9 marzo.

Domanda di concessione suolo pubblico e per lo svolgimento temporaneo di attività circense
Termini di presentazione: 1 agosto – 30 novembre dell’anno precedente la data di inizio della manifestazione. Le domande inviate fuori dal periodo indicato non verranno accolte.
La domanda di autorizzazione/concessione suolo pubblico deve essere corredata di tutti gli allegati evidenziati nell’apposito modulo che è possibile scaricare dalla sezione Modulistica.
Nella domanda dovrà essere indicato in modo chiaro il periodo, comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio delle strutture, per il quale si chiede la concessione di suolo pubblico.
La domanda in oggetto dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC in quanto la certezza della data e dell’ora di invio costituisce elemento fondamentale per stabilire l’ordine cronologico di presentazione.

Assegnazione dell’area adibita a spettacoli circensi e rilascio autorizzazione
L’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande all’interno della categoria di appartenenza dell’attività circense così come definito nella circolare dell’ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27/09/1989, dando priorità alle attività inserite nelle categorie più alte. In caso di ulteriore parità all’interno della stessa categoria, viene data preferenza ai circhi che non utilizzino animali a scopo di spettacolo.
Per i circhi italiani il requisito di categoria dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico e risultare dall’autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo. Per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.
Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento comunica tramite PEC al richiedente le integrazioni necessarie.
Il mancato invio delle integrazioni, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comporterà l’archiviazione della domanda.
Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, esibire documentazione attestante l’avvenuto pagamento del deposito cauzionale, come previsto dall’apposita Delibera di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia della concessione e della relativa autorizzazione.
Dell'accoglimento o del diniego dell’istanza sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC. Nel caso di rinuncia del concessionario, l’area potrà essere concessa ad altra ditta circense richiedente, con la stessa procedura sopra evidenziata.

Utilizzo di animali negli spettacoli circensi
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività temporanea per le attività circensi è sempre subordinata all’ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.
Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali. All’interno del Comune di Arezzo tali attività sono altresì disciplinate nel Regolamento Comunale per la tutela degli animali.
Al momento della verifica della commissione di vigilanza l’accertamento della presenza di animali delle specie indicate nell’Art. 33 Reg. Tutela Animali comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, l’allontanamento del circo dal territorio comunale e la non ammissibilità di richiesta di occupazione di suolo pubblico per i successivi 5 anni.
I circhi equestri devono rispettare le vigenti norme CITES recepite con il Regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modificazioni ed integrazioni.

Costi da sostenere
- n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPAspecificando nell'apposito campo la causale di versamento "Autorizzazione attività circense"
- diritti di istruttoria pari ad € 30,00. Il pagamento dei diritti di istruttoria deve essere effettuato avvalendosi della relativa procedura PagoPA, specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Autorizzazione attività circense"
- deposito cauzionale di € 3.000,00, in una delle modalità di cui al seguente LINK
- canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui l'importo e le modalità di pagamento sono determinati, nel rispetto del vigente regolamento in materia e tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale, dalla Società ICA S.r.l.

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