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Autorizzazione per attività rumorose temporanee: spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, o all'aperto.

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Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee è disciplinato dal relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 16 maggio 2003.

Per “attività temporanea” si intende qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Il regolamento di cui sopra distingue due tipologie di provvedimenti in deroga:

  • "deroga semplificata" : è necessaria una richiesta in bollo e la documentazione elencata all'art. 14 del Regolamento Comunale.
  • "deroga non semplificata": è necessaria una domanda di autorizzazione come previsto dall'art. 15 del Regolamento Comunale.

Per manifestazioni ed attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti, il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente (redatta entro i tre anni antecedenti all'istanza presentata)  già in possesso dell’Amministrazione Comunale dichiarando, mediante il modulo preposto, che l’attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta. E' comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di “attività ricorrente”.

Modalità di richiesta 

Le domande di autorizzazione devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica.

a) Deroga semplificata ex art. 14 Regolamento di disciplina delle attività rumorose temporanee

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all’aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune, che si trovano a distanza superiore a 100 metri da ospedali e case di cura e da scuole (se interessano l’orario ed il periodo di apertura delle stesse) e che rispettano i seguenti limiti:

  • limite di orario: dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
  • limiti rumore ammessi: 70 dBA dalle 10:00 alle 22:00; 60 dBA dalle 22:00 alle 24:00.

Il Servizio Ambiente in questo caso rilascia autorizzazione dietro presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, della domanda in bollo (vedi sezione "Modulistica") allegando:

  • Relazione redatta da tecnico abilitato alla valutazione di impatto acustico attestante il rispetto degli orari e dei limiti di rumore sopra citati;
  • Attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell’anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro.

Per attività che rispettano i limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente, dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una semplice comunicazione (vedi sezione "Modulistica") indicando le date e il tipo di manifestazione, allegando Relazione redatta da tecnico abilitato alla valutazione di impatto acustico attestante il rispetto degli orari e dei limiti di rumore;

b) Deroga non semplificata ex art. 15 Regolamento di disciplina delle attività rumorose temporanee

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune e che non possono rispettare i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate, oltre ad alcune attività al chiuso.

In tal caso il procedimento sarà concluso mediante il rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune dietro presentazione, da parte del legale rappresentante dell'attività, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di una domanda in bollo.

Alla richiesta, contenente la precisazione sui limiti di orario e di rumorosità richiesti e la relativa motivazione, dovrà essere allegata attestazione dei seguenti versamenti:

  • versamento da effettuarsi nel ccp n. 10155521 intestato a "Azienda USL 8 - Zona Aretina" secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda;
  • versamento intestato al Comune di Arezzo dei diritti di istruttoria, da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe oltre un numero massimo di 20 giorni nel corso dell’anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro, e per un numero massimo di 5 giorni nell’anno per manifestazioni al chiuso.

Documentazione da allegare redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

  • planimetria dettagliata e aggiornata dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
  • relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
  • descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  • eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
  • limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

Altre casistiche

Le attività temporanee di intrattenimento musicale all’aperto presso pubblici esercizi possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui sopra (artt. 14 o 15 del Regolamento Comunale), ma non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nell’arco dell’anno con un massimo di 2 serate a settimana.

Le attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l’anno con limite di orario alle 00:30 e secondo le modalità di cui all’art. 15.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande all’aperto svolte da pubblici esercizi e che non comportino intrattenimenti musicali sono esonerate dalla richiesta di deroga ai sensi del Regolamento Comunale e sono soggette ai limiti di orario previsti nell’ordinanza che disciplina gli orari di pubblici esercizi.

Normativa

  • D.P.C.M. del 01/03/1991, art. 1, comma 4, (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).
  • Legge n. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
  • D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
  • Legge Regione Toscana n. 89 del 1/12/1998 (Norme in materia di inquinamento acustico)
  • Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 08/01/2014
  • Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose (approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 16 maggio 2003)
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