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Autorizzazione per attività rumorose temporanee: cantieri edili, stradali e assimilabili

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Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee è disciplinato dal relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 16 maggio 2003.

Per “attività temporanea” si intende qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Il regolamento di cui sopra distingue due tipologie di provvedimenti in deroga:

  • "deroga semplificata" : è necessaria una richiesta in bollo e la documentazione elencata all'art. 6 del Regolamento Comunale.
  • "deroga non semplificata": è necessaria una domanda di autorizzazione come previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale.

Modalità di richiesta  
Le domande di autorizzazione devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica.

a) Deroga semplificata ex art. 6 Regolamento di disciplina delle attività rumorose temporanee.

Nel caso in cui l'attività si svolga nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, non è contemplato il rilascio di alcun atto autorizzatorio in materia da parte del Comune; è prevista una comunicazione, da parte del legale rappresentante del cantiere, da presentare almeno 15 giorni prima dell'attivazione.

Nel caso in cui l'attività rispetti quanto indicato nell'art. 6 del Regolamento Comunale (Disciplina delle attività rumorose temporanee) dovrà essere presentato il modulo di richiesta di autorizzazione in deroga in bollo con allegato:

  • Relazione redatta da tecnico abilitato alla valutazione di impatto acustico (come da D.C.R. n. 77/2000, punto 3.2.1);
  • Attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria..

Rientrano in detta procedura i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definiti dalla tabella A del DPCM 14.11.1997) a distanza superiore a m 100 da scuole, ospedali, case di cura, e che rispettano i seguenti limiti:

  • limite di orario: dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (con sospensione dalle ore 13:00 alle ore 15:00);
  • limiti di rumore ammessi: 70 dBA (65 dBA misurati all’interno delle abitazioni a finestre chiuse nel caso di ristrutturazione interna):
  • durata dell’attività: massimo 20 giorni lavorativi;
  • giorni di svolgimento attività: dal lunedì al venerdì.

b) Deroga non semplificata ex art. 7 Regolamento di disciplina delle attività rumorose temporanee.

In tal caso il procedimento sarà concluso mediante il rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune; è prevista la presentazione, da parte del legale rappresentante del cantiere, di una domanda in bollo, almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere.
Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.3, nonché attestazione dei seguenti versamenti:

  • versamento da effettuarsi nel ccp n. 10155521 intestato a "Azienda USL 8 - Zona Aretina" secondo le tariffe vigenti alla presentazione della domanda;
  • versamento intestato al Comune di Arezzo dei diritti di istruttoria da effettuarsi tramite sistema Pago PA (riportato nella sottostante sezione link utili) o una delle modalità indicate al seguente link del Servizio Tesoreria.

Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare i limiti di orario e di ubicazione, la durata dell'attività, i giorni di svolgimento dell'attività o i limiti di rumore previsti per la deroga semplificata di cui all'art.6.

Documentazione da allegare redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

  • planimetria dettagliata e aggiornata dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
  • relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile; 
  • eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs 137/92);
  • descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  • eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
  • limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

Normativa 
D.P.C.M. del 01/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno). 
Legge n. 447 del 26/10/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) 
D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 
Legge Regione Toscana n. 89 del 1/12/1998 (Norme in materia di inquinamento acustico) 
Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 08/01/2014
Regolamento di disciplina delle attività rumorose (approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del 16 maggio 2003)

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