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Autorizzazione alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

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Cos'è la cremazione? 
Ciascuna persona può decidere, per il tempo in cui cesserà di vivere, di ridurre a cenere la propria salma: questo procedimento si chiama cremazione.

Come si può disporre per la propria futura cremazione? 
La volontà di essere cremato può essere lasciata scritta all'interno del testamento oppure sottoscritta ed autenticata presso un'associazione di cremazione, che provvederà a rilasciarne copia dopo il decesso (altre forme di volontà pur lasciate per iscritto non vengono prese in considerazione). 
La volontà di essere cremato può essere lasciata anche verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo (figli, nipoti etc. a seguire secondo i gradi successivi di parentela), che avranno l'impegno morale di riprodurla per scritto, tramite una richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso. 

Cosa devono fare i parenti di chi vuole essere cremato, dopo che costui è defunto? 
Il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo o, su espressa indicazione del defunto, l'esecutore testamentario, provvederà a recarsi presso gli uffici dello Stato Civile del comune di decesso per compilare l'apposito modulo di richiesta. 
A seconda che il defunto abbia deciso di lasciare le proprie volontà per scritto o verbalmente, la richiesta da compilare sarà parzialmente diversa, così come sarà diversa la documentazione da produrre (es. se è stata lasciata volontà testamentaria di cremazione, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato). 
Occorre, inoltre, sempre produrre un'attestazione del medico di esclusione di cause di morte dipendenti da reato. 

Se si è trattato di una morte violenta, è possibile richiedere la cremazione? 
Se la morte è stata per causa violenta (infortunio, suicidio, omicidio) è possibile la cremazione solo previo nulla osta della Procura della Repubblica. 

Si possono tenere le ceneri di una persona cara presso la propria abitazione? 
Il deposito dell'urna cineraria presso un'abitazione privata è possibile se il defunto  ha espresso in vita questa volontà. 
Come per la cremazione la volontà può essere stata espressa per scritto (inserita nel testamento) o verbalmente (espressa al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo). 
L'istanza per la richiesta di autorizzazione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso) somiglia a quella per la cremazione: infatti anche qui, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge, o dal parente (o parenti) più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece. 

Quale impegno comporta avere le ceneri in affidamento? 
Avere un'urna cineraria in casa significa averne cura e rispetto. La manomissione dei sigilli o la dispersione senza autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, infatti, comporta responsabilità penale. La corretta collocazione e tenuta dell'urna è soggetta a controlli della Polizia Municipale. 

Se l'affidatario non vuole o non può più tenere l'urna presso la propria abitazione, cosa deve fare? 
L'affidatario può fare un atto di rinuncia all'affidamento delle ceneri con una semplice dichiarazione sottoscritta ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile, restituendo l'autorizzazione ed impegnandosi alla collocazione dell'urna, a proprie spese, presso un cimitero. 

Se il defunto desiderava che le proprie ceneri fossero disperse, è possibile ottenere questa autorizzazione? 
Come per la cremazione e l'affidamento delle ceneri presso un'abitazione privata, per ottenere un'autorizzazione alla dispersione occorre che il defunto abbia lasciato la sua volontà per iscritto o verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo. 
L'istanza per la richiesta di dispersione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso) somiglia a quella per la cremazione: infatti anche in questo caso, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge o dal parente più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.

Chi può disperdere le ceneri? 
La persona individuata dal defunto e, solo in mancanza di questa, il coniuge e, a seguire, il parente più prossimo o personale autorizzato dal comune.

Dove possono essere disperse le ceneri?
I luoghi di possibile dispersione sono quelli indicati nel regolamento comunale, all'art. 11. 
Precisamente, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

a) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;

b) In natura;

c) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Si può richiedere che le ceneri di chi è deceduto nel comune di Arezzo siano disperse in altro comune d'Italia? 
L'Ufficiale di Stato Civile di Arezzo esamina anche le richieste relative a dispersioni da effettuarsi in altri comuni italiani. 
Va specificato che in tal caso l'Ufficio chiederà nulla osta alla dispersione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune interessato, in mancanza del quale la richiesta dovrà essere respinta.

Tempi di rilascio
1) autorizzazione alla cremazione: immediata; 
2) autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio comunale: immediata; 
3) autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio di altri comuni: entro 1 giorno dal rilascio del nulla osta da parte dell'altro comune.

Documenti da presentare:
- Documento di identità in corso di validità
- Eventuale documento redatto nelle forme previste per legge, da cui risulti la volontà del defunto.

Costi
Imposta di bollo (€ 16,00)

Normativa
L.R. n. 29/2004, come modificata dalla L.R. n. 66/2013
Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n. 172 del 20/11/2014).

 Legge regionale 66/2013

Dove rivolgersi: 
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