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Attività dello spettacolo viaggiante - Esercizio dell'attività e codice identificativo attrazioni

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Con deliberazione n. 192 del 28.11.2014, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante, il quale disciplina l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:
- fiere, feste tradizionali, sagre, feste paesane;
- parchi divertimento organizzati;
- installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti:
- per mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile e/o in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati.
- su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia

 

Aree per lo spettacolo viaggiante

L’art. 9 della L. 337/1968 stabilisce che le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo. L’Amministrazione Comunale ha individuato con proprio atto di Giunta Comunale n. 79 del 4 marzo 2019 le aree ove è possibile installare strutture per le attività di spettacolo viaggiante. Le aree previste per queste tipologie di giostre si distinguono per attività permanenti (concesse per una durata fino a 3 anni) e temporanee ( concesse per 3 anni nei periodi e per i luoghi individuati dalla Giunta comunale e nei bandi predisposti a tal fine). Tali aree sono state assegnate con bando n. 864/2018 e con con bando n. 1633/2019.

Con delibera di Giunta Comunale n. 1614 del 21.12.1999 è stata individuata l’area posta in Via Duccio da Boninsegna quale area destinata ad accogliere il parco di divertimenti invernale (Luna Park) ed i circhi equestri.

Nella zona A “Centro Storico” di RPU non possono essere installate attrazioni definite “gonfiabili” ad eccezione che le stesse siano inserite in iniziative ed eventi organizzati e/o promossi dall’Amministrazione Comunale. In tale aree il suolo pubblico sarà concesso esclusivamente a “giostre storiche” o di particolare pregio, secondo il calendario determinato dalla Giunta ed esplicitato negli appositi bandi.

Durante il periodo di concessione non è prevista un’area destinata alla collocazione di caravan abitativi i quali dovranno essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale.

 

Licenza di esercizio

L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è consentita esclusivamente con il possesso di una licenza ai sensi degli artt, 68 e 69 del T.U.L.P.S.  Il Comune competente a tale rilascio è quello presso cui è la sede legale della ditta.
L'attività di spettacolo viaggiante è soggetta alla pubblicità del Registro Imprese, pertanto la ditta deve essere iscritta presso il Registro della Camera di commercio.
La suddetta licenza deve contenere l'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante che il conduttore può gestire le quali devono essere opportunamente registrate. Queste possono essere di nuova acquisizione, acquistate direttamente dalla ditta produttrice o già in uso, acquistate tramite atto pubblico da altri operatori.
Qualora durante lo svolgimento dell’attività si verifichi una modifica nel possesso delle attrazioni relative alla licenza, il titolare deve provvedere a richiedere all’aggiornamento della licenza con l’aggiunta ovvero con l’eliminazione delle attrazioni.
Le attrazioni di spettacolo viaggiante costituiscono ramo d’azienda e come tali acquistano l’anzianità di esercizio, che è uno dei criteri previsti per l’assegnazione dell’area a seguito dei bandi relativi ad aree pubbliche o nel luna park.
In caso di subingresso per atto tra vivi viene riconosciuto al subentrante l’anzianità di frequenza acquisita dalla persona cedente.
Così come previsto dall'art. 18 del Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante, in caso di successione “mortis causa” per decesso del titolare, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all’erede legittimo che subentra nella titolarità dell’attrazione e nell’organico del parco, purché lo stesso ottenga inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il “de cuius”. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti. In caso di trasferimento dell’attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L’atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate. 
Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell’attrazione con le modalità di cui all’art. 17, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del parco con l’attrazione acquistata.

Requisiti 
Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti personali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.). 

Presentazione della domanda
Nella sezione Modulistica è possibile scaricare il modulo, con evidenziata, al suo interno, la documentazione da allegare all’istanza.
La richiesta di rilascio di nuova licenza di esercizio o di modifica in merito alle attrazioni inserite nella stessa, corredata da marca da bollo, deve essere presentata in una delle seguenti modalità:
- E-mail ordinaria: manifestazioni@comune.arezzo.it oppure protocollo@comune.arezzo.it
- PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it
- per posta ordinaria all’indirizzo seguente: Comune di Arezzo – Piazza Libertà, 1 – 52100 Arezzo
- con consegna a mano direttamente all'Ufficio SUAP e attività produttive posto in Piazza A.Fanfani n. 2, oppure allo Sportello Unico del Comune di Arezzo – Servizio Protocollo,  posto in Piazza A.Fanfani n. 1, negli orari di apertura degli stessi.
Il procedimento relativo al rilascio della licenza di esercizio ha una durata pari a 30 gg. con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la richiesta presentata risultasse incompleta tale da non consentire il rilascio dell'atto conclusivo, l'Ufficio interromperà i termini del procedimento comunicando agli interessati la necessità di presentare integrazioni e/o fornire eventuali chiarimenti. 

Costi da sostenere:
-
n. 2 marche da bollo di € 16,00 (una per l’istanza ed una per il rilascio della licenza)  avvalendosi del circuito PagoPA selezionando  la voce di proprio interesse nella sezione "Vari" , specificando nell'apposito campo la causale di versamento "Licenza spettacolo viaggiante + nome del richiedente"

 

 

Codice identificativo delle singole attrazioni

Tutte le attrazioni, comprese le strutture di gioco gonfiabili, e le strutture dello spettacolo circense sono individuate nell’elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 337/68, approvato con Decreto Interministeriale 23/04/1969 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere registrate presso il Comune dove sono state costruite o dove è previsto il primo impiego o dove il gestore ha la propria sede legale.
A seguito di tale registrazione l'attrazione viene munita del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007. Tale codice deve essere riportato su targa metallica o, per attrazioni gonfiabili, su targhetta plastificata e apposto in una parte visibile della struttura registrata.
La richiesta di rilascio del codice identificativo può riguardare solo nuove attività di spettacolo viaggiante oppure le sole attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE.

Attrazioni provenienti da stati esteri

Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono provvedere alla registrazione dell'attrazione ed ottenere il relativo codice identificativo.

La domanda di registrazione, deve essere presentata dal titolare e gestore dell'attività, al Comune ove si trova la sede legale del gestore medesimo oppure al Comune in cui è previsto il primo impiego sul territorio nazionale.
Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica ed i seguenti documenti:

  • certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, comprendente gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di utilizzo dell'attrazione, evidenziando eventuali incidenti significativi che si sono verificati nella storia dell'attrazione;
  • copia dei documenti contabili di acquisto dell'attrazione da parte del richiedente;
  • attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, atta a dimostrare che l'attività ha già operato in tale Paese;
  • nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di un organismo di certificazione accreditato.

Presentazione della domanda

Nella sezione Modulistica è possibile scaricare il modulo, contenente l’elenco della documentazione da allegare all’istanza, previsto per i seguenti procedimenti:
- registrazione e assegnazione di un codice identificativo per una nuova attrazione;
- voltura della registrazione di un codice identificativo a seguito di subingresso nella titolarità della relativa attrazione di spettacolo viaggiante (subingresso nell’azienda o acquisto dell’attrazione);
- cessazione a seguito di cessione o dismissione della relativa attrazione.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Ai fini della registrazione di un nuovo codice identificativo l’Ufficio competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del DM 18/05/2007, acquisirà il relativo parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo solamente per le attrazioni di categoria media e grande. Per le attrazioni di categoria piccola è sufficiente l'asseverazione del tecnico incaricato competente.
Una volta acquisito il parere della Commissione, ovvero l'asseverazione tecnica, il Comune provvede alla registrazione dell'attività e assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice Istat del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, a cura del gestore.

Ai fini della comunicazione di cessazione a seguito di cessione o dismissione della relativa attrazione è necessario consegnare in allegato il titolo autorizzativo in possesso. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare al Comune registrante anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

Così come previsto dall'art. 18 del Regolamento Comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante, in caso di successione “mortis causa” per decesso del titolare, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all’erede legittimo che subentra nella titolarità dell’attrazione e nell’organico del parco, purché lo stesso ottenga inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il “de cuius”. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti. In caso di trasferimento dell’attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L’atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate. 
Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell’attrazione con le modalità di cui all’art. 17, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del parco con l’attrazione acquistata.

Termini di presentazione documentazione

Nella sezione Modulistica è possibile scaricare il modulo, con evidenziata, al suo interno, la documentazione da allegare all’istanza.

Il procedimento relativo al rilascio della licenza di esercizio ha una durata pari a 30 gg. con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la richiesta presentata risultasse incompleta tale da non consentire il rilascio dell'atto conclusivo, l'Ufficio interromperà i termini del procedimento comunicando agli interessati la necessità di presentare integrazioni e/o fornire eventuali chiarimenti. 
La richiesta di registrazione ed assegnazione codice identificativo e di voltura della registrazione, corredata da marca da bollo, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della installazione della/delle giostra/giostre inviandola in una delle seguenti modalità:
- E-mail ordinaria: manifestazioni@comune.arezzo.it oppure protocollo@comune.arezzo.it
- PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it
- per posta ordinaria all’indirizzo seguente: Comune di Arezzo – Piazza Libertà, 1 – 52100 Arezzo
- con consegna a mano direttamente all'Ufficio SUAP e attività produttive posto in Piazza A.Fanfani n. 2, oppure allo Sportello Unico del Comune di Arezzo – Servizio Protocollo,  posto in Piazza A.Fanfani n. 1, negli orari di apertura degli stessi.

La comunicazione di cessazione non necessita di marca da bollo e, producendo effetto immediato dall’acquisizione al protocollo comunale, non prevede alcun atto conclusivo del procedimento.

Costi da sostenere:
- per la richiesta di registrazione/assegnazione codice identificativo n. 2 ricevute da € 16,00 ciascuna quali pagamento delle marche da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPAspecificando nell'apposito campo la causale di versamento "Spettacolo viaggiante: richiesta codice identificativo + nome del richiedente"
- per la richiesta di voltura codice identificativo: n. 1 ricevuta da € 16,00 quale pagamento della marca da bollo (in caso di esenzione deve essere specificato il titolo che dà diritto all'esenzione), per il cui assolvimento è necessario avvalersi della relativa procedura PagoPAspecificando nell'apposito campo la causale di versamento "Spettacolo viaggiante: voltura codice identificativo + nome del richiedente"
- per la comunicazione di cessione o dismissione dell’attrazione non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo.

Concessione delle aree per lo svolgimento dell’attività

1. La concessione delle aree per l’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall’amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all’art. 69 del TULPS. La concessione dell’area non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.

N.B. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione, la quale può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal regolamento e/o dall’atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.

Svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante – Requisiti
1) Possesso della licenza di esercizio
2) Attestato codice identificativo attrazioni
3) Possesso del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentino le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività
4) Rispetto di quanto disposto in materia di documentazione antimafia così come previsto dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
5) Rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

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Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal Regolamento comunale sulle attività dello spettacolo viaggiante, il richiedente deve essere in possesso di quanto segue:
a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea oppure cittadinanza extracomunitaria purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
b. copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose;
c. ricevuta del versamento del deposito cauzionale ove previsto;
d. titolarità di licenza valida per l’esercizio dell’attività di operatore dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta.
e. collaudo in corso di validità delle attrazioni da installare

L’attività di spettacolo viaggiante si articola in varie tipologie (si prega di cliccare sulla tipologia interessata per aprire la relativa pagina informativa):
- Installazione di singole giostre e di piccoli complessi di attrazioni
- Luna Park
- Circhi equestri
- Teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto (pagina in corso di allestimento)