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Assegno di maternità

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E’ un contributo economico a sostegno della maternità ai sensi dell’art.74 della legge n.151 del 26 Marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni la domanda può essere presentata sei mesi dalla nascita del figlio.

L’assegno spetta, per ogni figlio nato (oppure in adozione o affidamento preadottivo purché non abbia superato i 6 anni di età), alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno, che per l’anno 2024 è pari a € 2.020,85, spetta per ogni figlio quindi, in caso di parto gemellare oppure in caso di adozioni o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati/adottati/affidati.

 Può richiedere il contributo la madre:

  • cittadina italiana o di stato membro dell’Unione Europea
  • titolare di carta di soggiorno di lungo periodo CE
  • coniugata con cittadino italiano o cittadino di stato membro dell’Unione Europea
  • cittadina rifugiato politico
  • cittadino/a apolide;
  • titolare di permesso per protezione sussidiaria;
  • cittadina lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia
  • cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs 40/2014;  

Per la presentazione della domanda occorre essere in possesso di ISEE in corso di validità e, per l’anno 2024, con  un valore non superiore a € 20.221,13.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata allo sportello Unico del Comune di Arezzo, prenotando un appuntamento su agenda.comune.arezzo.it entro il termine perentorio dei sei mesi dalla nascita del figlio.

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento. In caso di diniego invierà una comunicazione mediante posta ordinaria a chi ha presentato la richiesta, in caso di concessione trasmetterà all’INPS i dati necessari per il pagamento che verrà effettuato successivamente con le modalità che ogni richiedente aveva indicato nella domanda, nessuna altra comunicazione verrà inviata ai beneficiari.

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: