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IRPEF: addizionale comunale

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Dal 1.1.1999 è dovuta al Comune dove il soggetto passivo ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce tale addizionale. I presupposti per il calcolo sono gli stessi previsti per l’applicazione ai fini Irpef (possesso di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa, ecc.). Ogni comune ha la facoltà di stabilire l’aliquota (straordinaria) che si aggiunge a quella stabilita dallo Stato. 
Il comune di Arezzo ha istituito l’addizionale Irpef dal 1.1.2000.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 22/07/2013 sono state adottate per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

  • redditi da 0 a 15.000 aliquota 0,48 %
  • redditi da 15.001 a 28.000 aliquota 0,49%
  • redditi da 28.001 a 55.000 aliquota 0,78%
  • redditi da 55.001 a 75.000 aliquota 0,79%
  • redditi oltre 75.000 aliquota 0,80%

E' stata inoltre definita l'esenzione per i redditi imponibili annui ai fini Irpef fino ad € 13.500,00, al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile.

A decorrere dal 01.01.2008 per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è operativo il conto corrente postale intestato a Comune di Arezzo - Addizionale Comunale all'IRPEF, IBAN : IT 70 O 07601 14100 0000860504137.

Rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef

Con Decreto del 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 183 del 6 agosto 2013 sono state fissate le modalità per effettuare i rimborsi dell'addizionale comunale all'Irpef. Il rimborso chiesto in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere fatto all'Agenzia delle Entrate, considerato che gli esiti di liquidazione delle dichiarazioni, da cui si desume l'entità dei rimborsi da effettuare a titolo di addizionale comunale all'Irpef, sono in suo possesso.
L'art 4 del decreto dispone che l'Agenzia delle Entrate trasmetta ogni sei mesi per via telematica ai comuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a partire dal semestre successivo.
L'art. 5 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, cioè entro il 5 ottobre 2013, i comuni trasmettano alle Entrate le istanze già presentate ai propri uffici. Entro lo stesso termine del 5 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate trasmette ai Comuni i dati delle liquidazioni dei rimborsi in via di erogazione.
 
NOVITA' 2022

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24/02/2022 è stato approvato il Regoolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) in vigore dal 01/01/2022, consultabile nella sezione allegati, con il quale sono state adottate le seguenti aliquote:

- redditi da 0 a 15000                  0,48%
- redditi da 15000,01 a 28000     0,49%
- redditi da 28000,01 a 50000    0,78%
- redditi oltre 50000                    0,79%

 E' stata inoltre definita l'esenzione per i redditi imponibili annui ai fini IRPEF fino ad € 13.500,00.

ATTENZIONE:  nella sezione "Ti potrebbe interessare anche" in calce a questa pagina sono  riportate le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche  per alcune annualità.

 

Normativa

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