Requisiti del richiedente
Il richiedente deve essere imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Modalità di richiesta ed erogazione
La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione nel caso di vendita al dettaglio in forma itinerante, oppure al comune in cui si intende esercitare la vendita nel caso di vendita al dettaglio non in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data del protocollo della comunicazione.