Adempimenti in materia di spese elettorali
Si riportano di seguito, in modo sintetico, i principali adempimenti cui candidati e liste sono tenuti in materia di spese elettorali in occasione delle elezioni amministrative.
Limiti delle spese elettorali
I candidati e le liste sono tenuti ad osservare i limiti massimi delle spese elettorali previsti dall'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 che per la classe demografica in cui rientra il Comune di Arezzo sono i seguenti:
- spese del candidato sindaco: non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- spese del candidato consigliere comunale: non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- spese della lista, partito o movimento politico, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale: non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali;
Per spese elettorali si intendono quelle previste dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Bilanci preventivi di spesa
All'atto di presentazione delle candidature, devono essere presentati anche i bilanci preventivi di spesa della lista, del candidato sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale. Le informazioni e la modulistica sono pubblicati sulla pagina relativa alla presentazione delle candidature
I bilanci preventivi di spesa, presentati dalle liste ammesse alla competizione elettorale, sono pubblicati all'albo pretorio online del comune.
I bilanci preventivi devono essere presentati anche se negativi (nessuna spesa) e comunque anche da parte dei candidati che non sono tenuti alla designazione del mandatario elettorale (vedi sotto).
Designazione mandatario elettorale
Tutti i candidati (nonché tutti coloro che intendono candidarsi, sin dalla data di indizione delle elezioni) alla carica di sindaco o di consigliere comunale, con la sola esclusione di coloro che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio:
- possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale il quale dovrà far transitare tutte le somme da un conto corrente appositamente dedicato; nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario; nessun mandatario può assumere l’incarico per più di un candidato;
- sono obbligati a dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (COREGE) costituito presso la Corte di Appello di Firenze il nominativo del mandatario elettorale da lui designato; la dichiarazione deve essere autenticata secondo le stesse modalità previste per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature.
Per informazioni e modulistica si invita a consultare il sito internet della Corte di Appello di Firenze: https://ca-firenze.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=UFF7601&modelId=11112
Rendiconto delle spese dei candidati
Tutti i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, anche se non eletti, anche se non hanno sostenuto alcuna spesa e anche se non tenuti alla designazione del mandatario elettorale, devono presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute:
- entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, alla Segreteria Generale del Comune (a mezzo mail all'indirizzo: protocollo@comune.arezzo.it o PEC all'indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it) per la pubblicazione all'albo pretorio del comune (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81 e art. 28 dello Statuto del Comune di Arezzo).
- entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto, al Collegio regionale di garanzia elettorale (COREGE) costituito presso la Corte di Appello di Firenze - Viale Guidoni, 61 – 50100 Firenze (art. 7, comma 6, legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto, al Presidente del Consiglio Comunale (art. 13, comma 6 lett. a), legge 6 luglio 2012, n. 96 che richiama l'art. 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)
Il contenuto di tale rendiconto è previsto dall'art. 2, co. 1, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441 e dall'art. 7, co. 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Per informazioni e modulistica si invita a consultare il sito internet della Corte di Appello di Firenze: https://ca-firenze.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=UFF7601&modelId=11112
Consuntivo delle spese della lista
I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento:
- entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, alla Segreteria Generale del Comune e (a mezzo mail all'indirizzo: protocollo@comune.arezzo.it o PEC all'indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it) per la pubblicazione all'albo pretorio del comune (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81 e art. 28 dello Statuto del Comune di Arezzo).
- entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana (art. 12 legge 10 dicembre 1993, n. 515);
- una copia di quanto inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti va depositato presso l'Ufficio elettorale centrale;
- entro tre mesi dalla data delle elezioni, al Presidente del Consiglio Comunale (art. 13, comma 7, legge 6 luglio 2012, n. 96)
Si precisa che alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana deve essere inviato il rendiconto (anche se negativo) delle spese sostenute da parte delle singole liste (non dai candidati). Per informazioni si può fare riferiento alla Sezione Regionale di controllo Toscana della Corte dei conti: https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffToscana/controllo/cultura_istruzione_ricerca/enti_ricerca_formazione
Trasparenza delle spese elettorali degli eletti
Nei confronti del candidato eletto a sindaco, nei confronti dei candidati eletti alla carica di consigliere comunale, nonché nei confronti dei soggetti nominati assessori, trovano applicazione gli ulteriori obblighi di trasparenza per i titolari di incarici politici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i..
A tali soggetti verrà pertanto richiesto di presentare, entro tre mesi dall'elezione, per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, tra gli altri documenti, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (art. 2, co. 1, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441)