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IMU 2021

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dal 1 gennaio 2020 la nuova IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

Tutte le informazioni relative all'IMU 2020 sono consultabili nella sezione IMU 2020.

Per l'anno 2021 sono confermate le aliquote deliberate per l'anno 2020 con Delibera del CC n. 15 del 20/04/2020 consultabile nella sezione Allegati

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l'anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate.

1) Esenzione della prima rata dell'IMU (L. 178/2020)

il comma 599 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;

  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022 - il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, consultabile nella sezione Allegati di questa pagina. 

 

2) Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia

il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione.

Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022- il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022 ) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, consultabile nella sezione Allegati di questa pagina.  

 

3) Esenzione prima rata dell'IMU D.L. 41/2021 (convertito in L. 69 del 21/05/2021)

Non è dovuta, per l'anno 2021, la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27/12/2019 n. 160, ai sensi dell'art. 6 sexties della L. 69/2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.

L'esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

I soggetti ai quali spetta l'esenzione devono possedere i seguenti requisiti:

 

  • essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

  • non devono aver cessato l'attività alla data del 22/03/2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);

  • non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/03/2021, data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);

  • non devono essere enti pubblici di cui all'art. 74 e 162 bis del Tuir;

  • essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;

  • essere soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;

  • l'ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022- il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022 ) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, consultabile nella sezione Allegati di questa pagina. 

 

4) Esenzione immobile, concesso in locazione, con convalida di sfratto

La legge 106/2021, di conversione del D.L. 73/2021, prevede all'articolo 4-ter l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021.

L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità succesivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 

I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.. 

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021, consultabile nella sezione allegati, sono state definite le modalità di attuazione del rimborso della prima o unica rata IMU 2021.

I soggetti aventi diritto al rimborso possono presentare istanza di rimborso, disponibile nella sezione allegati della presente pagina.

Si informa che i soggetti che faranno istanza di rimborso devono presentare entro il 31 dicembre 2022 la dichiarazione IMU (il termine del 30/06/2022 è stato differito al 31/12/2022, art. 35 comma 4 D.L. 73/2022) attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione 2021 e l'importo del rimborso nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.

Nella sezione Allegati di questa pagina sono consulatibili il nuovo modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni.

 

ISTANZE di RATEIZZAZIONE Avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali

Si informa che le istanze di rateizzazione aventi ad oggetto tributi locali sono esenti dall'imposta di bollo per il disposto dell'art. 5, comma 5, del Dpr 642/1972.  L'esenzione dall'imposta di bollo è stata chiarita con la risposta all'interpello n. 465 del 7 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

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