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Giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise di Appello

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Gli Elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello vengono formati ed aggiornati a cura del Comune, a cadenza biennale, nel corso degli anni dispari. Contengono i nominativi delle persone idonee allo svolgimento dell'ufficio di Giudice popolare presso le Corti d'Assise di primo e secondo grado, che ne hanno fatto richiesta e possiedono i requisiti previsti dalla legge. L'iscrizione nei due elenchi - che può essere effettuata anche d'ufficio - è condizione per essere nominati nei collegi giudicanti nel corso del biennio successivo. Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.

Il diritto di far parte di una giuria popolare è un diritto politico, riconducibile a quello di accedere agli uffici pubblici, garantito dall'art. 51 della Costituzione. Per ogni giorno di esercizio delle funzioni è attribuita una indennità, variabile a seconda della condizione lavorativa.

Requisiti del richiedente

  • residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
  • titolo di studio: scuola media di primo grado per le Corti di Assise; scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo per le Corti di Assise di Appello.

Sono esclusi dall'ufficio di Giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

La richiesta di iscrizione agli elenchi può essere presentata fino al 31 luglio di ogni anno dispari con le seguenti modalità:

  1. tramite il servizio on line Albo giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di appello: richiesta di iscrizione  accedendo con SPIDCIE CNS
  2. tramite posta elettronica trasmettendo all’indirizzo PEC comune.arezzo@postacert.toscana.it  oppure all'indirizzo protocollo@comune.arezzo.it il modulo in allegato firmato e scannerizzato indicando nell’oggetto: “Iscrizione Albo Giudici Popolari”;
  3. allo Sportello Unico del Comune di Arezzo (Piazza Amintore Fanfani n. 1 personalmente o tramite persona delegata (munita di delega scritta e di documento di identità) SU APPUNTAMENTO

L'apertura dei termini di presentazione della domanda è resa nota con avvisi al pubblico tramite sito e canali social del Comune di Arezzo.
L'iscrizione ha carattere permanente fino al compimento del 65° anno di età, a meno che venga revocata per la perdita dei requisiti.

Formazione degli Elenchi

Gli Elenchi dei Giudici popolari vengo aggiornati a cadenza biennale da una speciale Commissione consiliare, composta dal Sindaco e da due consiglieri. L’istruttoria è curata dal Servizio elettorale. Le domande di iscrizione - presentate da aprile a luglio - sono esaminate entro il mese di agosto, previa verifica dei requisiti, assieme alle cancellazioni per raggiunti limiti di età, decesso, rinuncia o emigrazione in altro Comune. Una successiva verifica è effettuata dal Presidente del Tribunale, nel corso di una riunione della Commissione circondariale, da lui presieduta e composta dai Sindaci della circoscrizione. Contro irregolarità o omissioni verificatesi nella compilazione degli elenchi ogni cittadino maggiorenne può presentare ricorso. Decorsi i termini, gli elenchi sono trasmessi alle Corti di Assise, che provvedono all'estrazione dei nominativi destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Per informazioni su casi specifici è possibile rivolgersi all'ufficio Elettorale, Piazza A. Fanfani 1, Arezzo – tel. 0575 377 239/774 – e-mail: elettorale@comune.arezzo.it . Le domande pervenute a questa mail non saranno prese in carico, attenersi alle modalità di invio descritte sopra.

Dove rivolgersi: 
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