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IMU terreni agricoli

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A PARTIRE DALL'ANNUALITA' 2016 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AREZZO I TERRENI SONO ESENTI DALL'IMPOSTA

Nel presupposto impositivo dell'IMU rientrano i terreni. L'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina.

Il Decreto Legge n. 4/2015 del 24/01/2015 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 19 del 24/01/2015) ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dell'IMU sui terreni prevedendo che: "A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola".

Poiché il territorio del Comune di Arezzo rientra nell'elenco Istat dei comuni parzialmente montani i terreni sono assoggettati al pagamento dell'IMU. Rimangono esenti i terreni di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se concessi in comodato o in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica professionale.

Il citato Decreto ha stabilito che i criteri di cui sopra si applicano anche all'anno d'imposta 2014.

Il pagamento deve essere effettuato per l'intero anno 2014, in unica rata da pagare entro il 10 febbraio 2015.

Importante: In sede di conversione del dl 4/2015, è stato previsto che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di ritardato versamento qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Il comma 13 bis dell'art. 8 D.L. 78/2015 ha stabilito che:

Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015”.

Pertanto chi avesse omesso di effettuare il pagamento delle prima rata IMU per i terreni ubicati nel Comune di Arezzo, potrà regolarizzare la propria posizione versando l'imposta dovuta, entro il 30.10.2015, senza applicazione di sanzioni od interessi.

L'imposta è determinata tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e cioè il 7,6 per mille (art. 1 D.L. n. 185/2014).

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 specificando   il codice tributo 3914 relativo ai terreni e il codice catastale del Comune di Arezzo A390. Devono essere barrate contemporaneamente le caselle di acconto e saldo.

Nel nostri sito è contenuto un modello di calcolo ad uso dei contribuenti consultabile alla voce Calcolo on line Tributi Comunali oppure alla voce Tributi Comunali-IMU-Calcolo IMU 2014.

Sono consultabili una raccolta di leggi riguardanti l'applicazione dell'IMU ai terreni e la Risoluzione n. 2/DF/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Normativa

Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 4 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU

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