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Farmacie

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Requisiti del richiedente 
(morali, professionali e tecnici) 

Titolarità e gestione della farmacia (art.7 legge 8 novembre 1991 n.362) 
La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni. 
La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. 
Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio. 
Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società. 
Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1. 
La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. 
Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10. 
A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione. 
Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. 
Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4. 
Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi. 
Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società. 
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa. 

Gestione societaria: incompatibilità.(art.8 legge 8 novembre 1991 n.362)

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: 
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; 
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; 
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti. 

Modalità di richiesta ed erogazione 
L'apertura, il trasferimento  di sede e l'ampliamento di superficie sono soggette ad autorizzazione. Le istanze in bollo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo complete di tutti i documenti indicati negli appositi modelli. 
Le variazioni (es. legale rappresentante, direttore tecnico ecc.), il subingresso e la gestione provvisoria sono soggette a comunicazione, corredata dei documenti indicati nell'apposito modello, da presentarsi all'ufficio commercio in triplice copia, di cui due copie verranno restituite al richiedente debitamente timbrate. La comunicazione ha valore autorizzatorio. 
Per il subingresso devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 in particolare: 
È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. 
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. 
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. 
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. 
A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità. 
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità. 
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. 
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. 
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. 
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. 
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. 
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore. 

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 16 
ARTICOLO 13(Competenze della Regione) 
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in 
ordine ai provvedimenti concernenti: 
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali; 
b) istituzione di dispensari farmaceutici; 
c) istituzione di farmacie succursali; 
d) soppressione sedi farmaceutiche.
2. l provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:
a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di prelazione;
b) l’indizione dei concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, o istituite per decentramento nonché l’approvazione della relativa graduatoria degli idonei e l’assegnazione delle sedi;
c) la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge, a seguito di comunicazione del Sindaco. 
4. Del provvedimento di cui al comma 3, lett. a), è data notizia attraverso la pubblicazione sul BURT.

Requisiti attività: 
Il D. Lgs 114/1998 non si applica ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.
Negli altri casi si applica la disciplina di cui al D. Lgs. 114/1998 in relazione alla specifica superficie di vendita.
Requisiti dei locali e delle attrezzature: 
Vedi Regolamento edilizio 
 

Normativa 
Legge Regionale  25 febbraio 2000 n. 16 e scc. modifiche ed integrazioni 
legge regionale 3 marzo 2003 n.15 
legge regionale 19 novembre 2001 n.58 
legge 2 aprile 1968 n.475 
legge 8 novembre 1991 n.362
Provvedimento n.1098/2018  Pianta organica delle farmacie del Comune di Arezzo

 

Pianta organica farmacie

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 piano_farmacie_2018.pdf

 

Ufficio Competente: 
Area tematica: