u.a. 1
Le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, dei lavoratori, intellettuali e manuali e dei datori di lavoro sono riunite in una Corporazione1 costituita con decreto del ministero per le corporazioni come organo dell'Amministrazione dello Stato composto di organismi interregionali, regionali, provinciali, circondariali e comunali. I compiti consistono in: conciliare le controversie insorte tra enti collegati; promuovere e coordinare la produzione; istituire uffici di collocamento; regolare il tirocinio. L'imposta si applica sulle ditte esercenti nella provincia di Arezzo ed aventi la sede legale in altre province del Regno.
1) Cfr. A. Aquarone, L'organizzazione dello stato totalitario, Einaudi 1995, pp. 452, 535-536, 563-564 ed in particolare le leggi del 3 aprile 1926 n. 563, del 2 luglio 1926 n. 1131, Regio Decreto del 1 luglio 1926 n. 1130, leggi del 5 febbraio 1934 n. 163 e del 5 gennaio 1939 n. 10.
- Ruolo dell'imposta consiliare (1945), u.a. 1 W2.4
Reg.