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Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

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Le strutture ricettive si distinguono in alberghiere ed extralberghiere.

Le strutture alberghiere si dividono in:

- alberghi le strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

- residenze turistiche le strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori

- campeggi a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì

disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori

- villaggi turistici

- aree di sosta Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate

 - parco vacanze

Tutte le strutture di cui sopra devono essere gestite in forma imprenditoriale e gli immobili o aree devono avere destinazione urbanistica ricettiva.

I servizi di somministrazione riservate agli ospiti delle strutture non necessitano di licenza separata ma sono abilitati in forza del titolo di esercizio della struttura ricettiva fermo l’obbligo di notifica sanitaria. Qualora si intende somministrare anche ai non ospiti è necessario acquisire il titolo per l’esercizio di somministrazione al pubblico link

 

Strutture extralberghiere si distinguono in:

- strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva:

1) case per ferie;

2) ostelli per la gioventù;

3) rifugi alpini;

4) bivacchi fissi;

5) rifugi escursionistici;

Possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative ed è consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate e devono rispettare le disposizioni particolari di cui all’art.53 della L.R.42/2000

 - strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

 1) esercizi di affittacamere, le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari (si affittano le singole camere a soggetti diversi). La somministrazione è ammessa solo agli ospiti e solo in tale ipotesi si può utilizzare nella denominazione B&B

2) case e appartamenti per vacanze, le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati fermi (è esclusa anche la somministrazione) i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione (si affitta l’intero appartamento allo stesso soggetto o nucleo familiare).

3) residenze d'epoca, le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto. Possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative vigenti e devono avere i requisiti minimi previsti per gli affittacamere o casa vacanza

 

Devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione della L.R42/2000.

Tutte le strutture di cui sopra devono essere gestite in forma imprenditoriale (partita IVA e iscrizione in Camera di Commercio)  e gli immobili o aree hanno destinazione urbanistica civile abitazione. Le strutture extralberghiere non sono soggette a classificazione fatta eccezione per i residence.

 

ATTENZIONE: l’unica struttura ricettiva disciplinata dalla L.R.42/2000 che può essere attivata senza partita IVA è l’AFFITTACAMERE SVOLTO IN FORMA NON PROFESSIONALE e che presuppone anche che l’appartamento sia quello in cui si ha la residenza e il domicilio (bisogna abitarci, es. l’appartamento accanto al proprio sullo stesso piano non consente l’esercizio non professionale quindi serve la partita IVA ) Un’alternativa può essere le locazioni ad uso turistico. Ma non sono soggette alla competenza del Comune e non si applicano le disposizioni della L.R. 42/2000 le locazioni ad uso turistico concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo. Trattasi di forme contrattuali tra privati per i quali si suggerisce di rivolgersi ad un professionista.

 

- residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi. La destinazione d’uso urbanistica richiesta per questa struttura è quella ricettiva.

 

 Modalità di richiesta ed erogazione

L'esercizio, il subingresso, le modifiche significative e i trasferimenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono soggette a SCIA.

La cessazione e le modifiche inerenti la ditta, la sede legale ecc. sono soggetti a comunicazione. 

ATTENZIONEIl regolamento di attuazione della legge sul turismo prevede per tutte le strutture ricettive l'obbligo dell'insegna o targa da cui risulti la tipologia della struttura e la denominazione.

 La scia ha sempre efficacia immediata e decorre dalla data di invio della PEC e dovrà essere conservata a cura del titolare unitamente alla ricevuta automatica del sistema contenente il numero pec. Attenzione quando si compila la scia, è un’autocertificazione ed eventuali falsi sono punti penalmente oltre a determinare la revoca della stessa, deve essere formalmente completa anche di tutti gli allegati richiesti nel modulo.

In particolare verificare preventivamente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 42/200 e relativo regolamento ed altresì  dell’agibilità dell’immobile, di aver comunicato l’installazione di insegna/targa.

 

Requisiti del richiedente

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 TULPS.

 

Requisiti degli immobili o aree

Devono essere in possesso dei requisiti minimi di classificazione e strutturali/servizi previsti per ciascuna fattispecie dalla L.R. 42/2000 e dal relativo regolamento di attuazione.
Per le strutture ricettive alberghiere verificare preventivamente alla SCIA di aver provveduto agli adempimenti Antincendio (SCIA o Certificato)  


Adempimenti connessi

Tutte le strutture ricettive devono comunicare i prezzi alla Provincia link  (esclusi gli affittacamere non professionali) e le presenze degli ospiti alla Questura link


Normativa 
- Legge Regionale n. 42 del 23 marzo 2000 e n. 14 del 17 gennaio 2005 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18/R del 23 aprile 2001 e n. 46/R del 7 agosto 2007

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