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Silenzio assenso: quando si applica

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Il “silenzio assenso” è applicabile alla materia paesaggistica tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17 bis della l. 241/1990 (c.d. Madia orizzontale -legge 124/2015 ) che così recita:


1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,  concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Omissis…  

2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo stesso  si intende acquisito. Omissis…


3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Omissis...


Pertanto trascorsi 45 giorni dall’invio alla soprintendenza della richiesta di parere si forma giuridicamente un assenso tacito, che equivale ad accoglimento dell’istanza,la Soprintendenza preposta al parere vincolante perde il potere di pronunciarsi, se lo fa tardivamente è inefficace.


Il Ministero dei Beni e delle attività Culturali con nota circolare n. 27158 del 10/11/2015 e successiva nota circolare 21892 del 20/07/2016 ha confermato l’istituto del silenzio assenso e ha fornito indirizzi applicativi in materia chiarendo che il tempo di entro il quale la soprintendenza può esprimere il parere sono i 45 giorni previsti dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.


Il termine per l’espressione del parere vincolante della Soprintendenza decorre dalla data di ricevimento dell’istanza agli atti del protocollo della Soprintendenza. In caso di silenzio della Soprintendenza, il comune prima di procedere autonomamente, come consentito dalla legge, dovrà assicurarsi che la Soprintendenza non si sia sicuramente espressa nei suddetti termini, tenendo conto dei tempi di comunicazione mediante posta.
 

Ufficio Competente: