REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)
Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 02/02/2007.
Integrato dal Consiglio Comunale con atto n. 244 del 19/12/2007.
Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con atto n. 102 del 22/07/2013
modificato ed integrato con Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 24/02/2022
Articolo 1
OGGETTO
Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, istituita nel Comune di Arezzo con deliberazione C.C. n. 336 del 23.12.1999;
Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall'articolo 1 del DLgs. n. 360 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo l, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142 e comma 143 della legge n. 296 del
27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006,
Articolo 2
SOGGETTI PASSIVI
L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Arezzo.
Articolo 3
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
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L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. l , comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
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Nel Comune di Arezzo vengono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef:
- redditi da 0 a 15.000 0,48 %
- redditi da 15.000,01 a 28.000 0,49%
- redditi da 28.000,01 a 50.000 0,78%
- redditi oltre 50.000 0,79%
Le aliquote sopra indicate si intendono confermate anche per gli anni successivi se non interviene la modificazione da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. l, comma 4, del D.Lgs 360/1998.
Articolo 3 -bis
ESENZIONE
Sono esenti dall'addizionale comunale all' IRPEF i soggetti passivi che hanno un reddito imponibile annuo ai fini IRPEF fino ad € 13.500,00; al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile.
Articolo 4
VERSAMENTO
l . Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
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Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.
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Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Articolo 5
PUBBLICAZIONE
La deliberazione di approvazione del Regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, dovrà essere pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze. La Deliberazione ha efficacia a decorrere dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione se pubblicata entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la Delibera si riferisce.
Articolo 6
RINVIO A DISPOSIZIONI Dl LEGGE
Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.