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Referendum Comunale popolare

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Lo Statuto del Comune di Arezzo (art.li 16-20) e l'apposito regolamento disciplinano lo svolgimento del Referendum Comunale che consente ai residenti nel comune, di età superiore a 16 anni, di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, provvedimenti concernenti materie di esclusiva competenza comunale.

Esclusioni


Sono escluse dal Referendum le materie inerenti:

  1. Contabilità e finanza;
  2. elezioni;
  3. nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  4. gestione del personale;
  5. atti emanati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo;
  6. diritti delle minoranze;
  7. norme statutarie e regolamentari.

Promotori


Il Referendum popolare comunale può essere indetto:

  1. Con deliberazione consiliare approvata dalla maggioranza dei componenti il consiglio;
  2. Su richiesta di almeno 2.500 aventi diritto al voto referendario, residenti nel Comune.

Mel caso di Referendum promosso dai cittadini, deve essere costituito un Comitato dei Promo­tori, com­posto da almeno cinque resi­den­ti, uno dei quali è nominato pre­si­den­te ed ha la le­gale rappresentanza del comitato.

Il comitato pre­senta al Sindaco una relazione con­tenente la formulazione del quesito e l'il­lu­stra­zio­ne delle finalità della con­sultazione.

 

Ufficio per il Referendum
Entro tre giorni dalla presenta­zione della proposta, il sindaco trasmette la documentazione al­l'Uf­fi­cio per il Referendum, il quale - pre­via audizione dei promotori - si pro­­nuncia sull'ammissibilità del que­sito proposto, tenuto conto di quanto di­spongono la legge, lo statuto ed il presente regola­mento.

 L'Ufficio per il Referendum è composto da:

Il Segretario Generale del Comune;
Il Presidente Provinciale dell'Ordine degli Avvocati (o suo delegato).
I Referendum possono essere dichiarati inammissibili solamente per motivi di legittimità.

Le decisioni dell'Ufficio per il Re­ferendum, sono no­tificate al legale rappresen­tan­te del soggetto promotore entro venti gior­ni da quello di pre­sentazione della ri­chiesta.

 

Raccolta delle firme
Ricevuta la comunicazione del­l'am­missione del quesito, il co­mitato dei promotori può procedere alla raccolta delle firme che possono essere  apposte dagli a­ven­ti diritto al voto su moduli for­mato pro­tocollo, predisposti dai promotori, cia­scu­no dei quali contiene al­l'inizio di o­gni pagina la dici­tura "Comune di Arezzo - Richie­sta di refe­ren­dum popo­lare" e l'indicazione, com­ple­ta e chiara­mente leggibile, del que­sito refe­rendario. Prima di essere po­sti in uso i moduli sono presentati alla se­gre­teria generale, che li vidima ap­po­nendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

Le firme sono apposte al di sot­to del testo del quesito. Ac­canto alla firma devono essere in­dicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sotto­scrittore; le firme potranno essere autenticate da:

Segretari comunali e provinciali;
Cancellieri e collaboratori delle Cancellerie dei Tribunali;
Segretari delle Procure della Repubblica;
Giudici di Pace;
Notai;
Assessori comunali e provinciali;
Presidente dei Consigli comunali e provinciali;
Funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia;
Consiglieri comunali e provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Sindaco ed al Presidente della Provincia.
I cittadini che intendono autenticare la loro firma durante il procedimetno referendario, dovranno presentare, al funzionario incaricato dell'autenticazione, un documento di identità in corso di validità, provvisto di fotografia.

L'autenticazione delle firme durante il procedimento elettorale è esente da qualunque spesa.

La raccolta delle firme deve essere conclusa entro 4 mesi dalla rice­zio­­ne della comunicazione d'ammissione del quesito, le firme debbono essere depositate presso la Segreteria Generale.        

La Segreteria Generale effettua il controllo individuale delle firme e trasmette, entro sette giorni dalla ricezione, gli atti all’Ufficio per il Referendum che - ve­rificata la regola­rità della documenta­zione pre­sentata - dichiara ammessa la ri­chiesta di Referendum e ne dà comu­nicazione al Sindaco entro i successivi cinque giorni.

 

Svolgimento ed esito
 Entro dieci giorni dall'ammissione del­ referendum, il Sinda­co indi­ce il re­­fe­rendum, stabilendo la data in un'u­­­nica gior­nata di domenica, da de­ter­minarsi entro la prima sessione re­fe­rendaria utile, stabilita in cor­ri­spon­den­za dei mesi di aprile e novembre; la data di indizione del re­fe­ren­­dum de­ve precedere di almeno 60 giorni quel­la stabilita per l'ef­fet­tua­­zio­ne.  Le consultazioni referendarie non possono, co­munque, aver luogo in coinci­denza con altre operazioni di vo­to.           

Il referendum è valido se parte­cipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

 Il Sindaco provvede, entro cin­que giorni dal ricevi­mento dei risultati da parte dell'apposito Ufficio Elettorale Centrale, alla comu­nicazione dell'esito della con­sultazione, mediante affis­sione di ap­positi manifesti.

 Entro 30 giorni dalla proclama­zione dei risultati, il Consiglio Comuna­le adotta­ gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.

Indipendentemente dall'esito con­seguito, il referen­dum non può es­sere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo.

 

PER INFORMAZIONI

segreteriagenerale@comune.arezzo.it

Ufficio Competente: 
Dove rivolgersi: