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Pagamento IMU Enti non commerciali

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Il Pagamento dell'IMU deve essere effettuato da parte degli Enti non commerciali per i quali non ricorrono i requisiti per l'esenzione fissata dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR (Enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della L. 222/1985.

In proposito si rammenta che con D.M. n. 200/2012 sono stati determinati i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle suddette attività.

Con successiva Risoluzione n. 1/DF del 03/12/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ulteriormente precisato che, limitatamente all'anno 2012, sono soggetti al pagamento dell'IMU gli immobili utilizzati da Enti non commerciali per i quali non sussistono tutti i requisiti fissati dagli articoli 3 e 4 del citato D.M. n. 200/2012 e pertanto in caso di utilizzazione mista (ovvero utilizzo dello stesso immobile per le attività indicate nella lett. i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 con modalità non commerciali unitamente alle stesse attività indicate ma svolte con modalità commerciali) è soggetto agli obblighi di versamento dell'imposta per l'intero immobile.

Per l'anno 2013 i fabbricati posseduti da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del TUIR (DPR 917/86) e destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, qualora abbiano un'utilizzazione mista (art. 91 bis D.L. 1/2012) sono soggetti all'imposta con riferimento alla sola frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura commerciale.

Si ricorda infine che per il pagamento dell’IMU sono previste tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. 

 

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla seguente normativa:

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