Nuove disposizioni in materia di locazioni brevi e presunzione di imprenditorialità (Legge di Bilancio 2026)

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Si informa che, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30/12/2025), il quadro normativo disciplinante le locazioni turistiche ha subìto significative variazioni

Data:

03 febbraio 2026

Tempo di lettura:

2 min

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Si informa che, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il quadro normativo disciplinante le locazioni turistiche ha subìto significative variazioni, con particolare riferimento ai requisiti per l’esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale.

Definizione del Limite Numerico

A decorrere dal periodo d'imposta in corso, il limite massimo per operare nel regime di Locazione Turistica Non Imprenditoriale (LTN) è fissato a 2 unità immobiliari:

  1. Fino a 2 immobili: Il proprietario può gestire le locazioni come privato, senza obbligo di apertura di Partita IVA, fermi restando gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti e di richiesta del CIN.
  2. Oltre i 2 immobili: Qualora il contribuente destini alla locazione breve più di due appartamenti, l’attività si presume svolta professionalmente ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile. Tale condizione comporta l’obbligo di esercizio in forma d'impresa, con conseguente apertura di Partita IVA e presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAP comunale.

Obblighi di Sicurezza e Identificazione (CIN)

Indipendentemente dal numero di immobili gestiti, restano vigenti i seguenti adempimenti obbligatori per garantire la conformità dell'offerta turistica:

Codice Identificativo Nazionale (CIN): Obbligo di esposizione del codice negli annunci e all'esterno della struttura.

Dotazioni di Sicurezza: Installazione obbligatoria di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre alla presenza di estintori portatili certificati.

Regime Sanzionatorio

L'inosservanza delle suddette disposizioni, incluse la mancata iscrizione al regime d'impresa oltre la soglia prevista o l'assenza del CIN, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e possibili accertamenti fiscali per omessa dichiarazione di reddito d'impresa.

Ultimo aggiornamento

03/02/2026, 11:16

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