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Dichiarazione IMU

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Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2022, pubblicato in G.U. il 08/08/2022, sono stati approvati il Modello di Dichiarazione  dell'Imposta Municipale Propria IMU e le relative istruzioni consultabili nella sezione Allegati di questa pagina.

A regime, la dichiarazione IMU, in formato cartaceo o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono inetervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi.

Si ricorda che il termine della presentazione della Dichiarazione IMU 2021, fissato al 30 giugno 2022, differito al 31 dicembre 2022 con il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, è stato ulteriormente posticipato al 30 giugno 2023 (art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.

La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline ed Entratel.

È precisato, tuttavia, che le dichiarazioni relative al 2021 già presentate con il precedente format sono comunque valide nel caso in cui contengano dati non differenti da quelli richiesti nel modello approvato il 29 luglio scorso.

L'Ufficio, oltre a quanto indicato nelle istruzioni, consiglia:

1) nel caso in cui l'agevolazione derivi dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (campo 21 Esenzione Quadro temporaneo aiuti di stato) e la durata dell'agevolazione non coincida con il periodo previsto dalla norma, sarebbe opportuno compilare il campo 15;

2) nel caso in cui l'agevolazione derivi dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (campo 21 Esenzione Quadro temporaneo aiuti di stato) sarebbe opportuno indicare nelle Annotazioni la tipologia di agevolazione.  

Si ricorda che le Istruzioni Ministeriali del nuovo modello  confermano che i curatori della liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) e i commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa sono i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IMU. In tali fattispecie gli stessi devono compilare il quadro relativo al "dichiarante" indicando nel codice "carica" il numero 3 (curatore fallimentare) oppure il codice 4 (commissario liquidatore).

 Viste le recenti Sentenze della Corte di Cassazione n. 5191/2022,  n. 32742/2022 e n. 37385/2022 si fa presente che le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza al fine di usufruire dell'agevolazione prevista ai fini IMU sono le seguenti:

1)  Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 2, comma 1, D.L. 102/2013);

2) Alloggi sociali (art. 2, comma 4, D.L. 102/2013);

3) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (art. 2, comma 5, D.L. 102/2013);

4) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprtietà indivisa, adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 2 comma 2 lett b) D.L. 102/2013);

5) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.

 


 

 

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