Descrizione
Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero) fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, l'opzione per l'esercizio di voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitata entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro sabato 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente. Deve essere trasmessa, entro il termine sopraindicato, all’Ufficio consolare competente tramite invio postale o telematico oppure tramite consegna a mano e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Si ricorda che eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
La legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute per il rientro in Italia in occasione del voto, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.