IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2023
MODALITA’ PER IL PAGAMENTO
DELLA PRIMA RATA
Entro il 16 giugno 2023 deve essere effettuato il versamento della PRIMA rata dell'IMU dovuta per l’anno d’imposta 2023. |
Il pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per tutto l'anno deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, con atto n. 48 del 27.04.2023, valide per il 2023, consultabili sul sito web del Comune. |
Soggetti passivi:
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati e aree edificabili), siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Ai sensi del comma 741, lett. c) dell'art. 1 L 160/2019 l'IMU NON SI APPLICA per le categorie di immobili che seguono:
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abitazione principale e relativa/e pertinenza/e, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
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abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
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unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
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fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
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casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
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un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
NOVITA 2023
1) NUOVA ESENZIONE IMU.
All'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'Imposta Municipale Propria, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g-bis) che dispone l'esenzione per gli immobili che si trovano nelle condizioni di seguito enunciate:
"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".
Il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione con le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
SI RICORDA:
1) ESENZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, consultabile nella sezione allegati della pagina web, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021.
Pertanto per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".
A tal fine viene richiesto che, per qualificare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.
Base imponibile:
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Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato2:
Cat. A (no A/10) 160
Cat C/2-C/6-C/7 160
Cat A/10 80
Cat C/3-C/4-C/5 140
Cat. C/1 55
Cat B 140
Cat D (no D/5) 65
Cat D/5 80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
N.B. - La base imponibile è ridotta del 50%, ai sensi del comma 747 dell'art 1 della L. 160/2019 per:
a) Fabbricati di interesse storico o artistico (Art. 10 D. Lgs. n° 42/2004)
b) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
c) Immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado.
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Aree fabbricabili3: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (c. 741, lett. d) art.1 Legge 160/2019). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso, che sono disponibili sul sito internet dell’Ente al seguente link https://www.comune.arezzo.it/aree-edificabili-determinazione-della-base-imponibile-ai-fini-del-calcolo-dellimposta. Per l'annualità 2023 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 137 del 18/05/2020, a partire dal 01.01.2020.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota, l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e pertinenze) e le eventuali riduzioni previste espressamente dalla legge. L’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento, da parte degli eredi.
Di seguito si rammentano le aliquote e le detrazioni valide da utilizzare per l'ACCONTO 2023 (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 27/04/2023).
1) Aliquota 0,60%
abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d’imposta, così come definito dal comma 741 art. 1 della L. 160/2019, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
Detrazione:
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€ 200,00. La stessa è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione dell’immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
2) Aliquota 1,06%
unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
3) Aliquota 0,89%
a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
L’aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati.
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2024, di apposita autocertificazione, pena decadenza dal beneficio, redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e successive e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2024, apposita comunicazione di cessazione.
4) Aliquota 0,89%
a) gli immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2, comma 3, e all'art 5 commi 1, 2 e 3 della legge n.431/1998 (comma 760 dell'art 1 L 160/2019);
b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2024, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini IMU, a pena di decadenza dal beneficio. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni nelle annualità precedenti e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.
5) Aliquota 1,06%
a) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.
b) Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art.2 comma 3 e all'art 5 c. 1, 2 e 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale.
6) Aliquota 0,60%
Applicabile ad un’unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell’art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 del comma 741, dell'art 1 della L 160/2019. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2024, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.
7) Aliquota 0,87%
unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
8) Aliquota 1,06%
a) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura e ospedali);
b) unità immobiliari iscritte nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);
c) unità immobiliari iscritte nella categoria A/10 (uffici e studi privati)
d) aree fabbricabili
9) Aliquota 0,76%
Unità immobiliari iscritte nella categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili)
10) Aliquota 0,76%
unità immobiliari iscritte nella categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme)
Aliquota 1,02%
Tutti gli altri immobili.
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NOVITA'
Con l’Ordinanza n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 della Corte di Cassazione è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile. I principi enunciati nella sentenza sono applicabili sia alla riduzione del 50% che all’aliquota comunale.
Ai sensi della lettera c) comma 747 art. 1 della L 160/2019: la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
Rimane comunque applicabile l'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale con atto n° 48 del 27/04/2023, (che chiameremo “comodato Comunale”) relativa ai fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, concessi in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo; vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7)
Pertanto, anche per l'anno 2023 possono verificarsi le seguenti tre casistiche, di cui si riassumono gli adempimenti del contribuente e le aliquote da applicare:
1) Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla legge.
REGISTRAZIONE CONTRATTO
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (obbligo dichiarativo)
ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE
ALIQUOTA 1,02
2) Comodato Comunale: nel caso in cui sono soddisfatti solo i requisiti previsti dalla deliberazione comunale ma non quelli previsti dalla legge.
PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)
NO REGISTRAZIONE CONTRATTO
ALIQUOTA 0,89
3) Comodato Comunale + Comodato Statale: nel caso in cui sono soddisfatti sia i requisiti previsti dalla delibera comunale che quelli previsti dalla legge.
REGISTRAZIONE CONTRATTO
PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE (a pena di decadenza dal beneficio)
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ABBATTIMENTO DEL 50% BASE IMPONIBILE
ALIQUOTA 0,89
CANONI CONCORDATI |
E' prevista una riduzione dell'IMU pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.
Pertanto per il Comune di Arezzo vigono due distinte aliquote:
- aliquota dello 0,89% per gli immobili affittati a canone concordato alla sola condizione che l'alloggio sia l'abitazione principale dell'inquilino.
- aliquote del 1,06% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in cui l'inquilino non ha fissato l'abitazione principale.
Una volta determinata l'imposta dovuta si applicherà ad entrambe le casistiche la riduzione del 25%.
Nel solo caso di aliquota dello 0,89%, deve essere presentata autocertificazione, entro il 30 giugno 2024, mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune a pena di decadenza dal beneficio.
Sul sito internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it è disponibile un foglio di calcolo dell’imposta ad uso dei contribuenti.
Pagamento: il versamento dell’imposta potrà essere eseguito utilizzando:
-
modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i codici tributo sotto indicati.
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modello F24 semplificato
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Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a “PAGAMENTO Nuova IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.
Tipologia immobili |
Codice IMU quota Comune |
Codice IMU quota Stato |
Abitazione principale e pertinenze (A/1-A/8-A/9) |
3912 |
==== |
Aree fabbricabili |
3916 |
==== |
Altri fabbricati |
3918 |
==== |
Fabbricati Cat. “D” |
3930 |
39251 |
Il codice Comune da indicare è A390.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 15,00.
Ravvedimento operoso. In caso di pagamento non effettuato entro il termine previsto, oppure parzialmente effettuato, si può provvedere a regolarizzare la propria posizione spontaneamente, attraverso l’istituto del Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997)
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web del Comune alla pagina https://www.comune.arezzo.it/imu-imposta-municipale-propria
2 Ai fini del tributo per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; (art 1 comma 741 della L 160/2019)
3 Ai fini del tributo per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
1 E’ riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nella categoria catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza fra l’aliquota deliberata e l’aliquota standard è pertanto di spettanza del Comune.