Autorizzazione alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

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Informazioni su come richiedere l'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri nel Comune di Arezzo.

A chi è rivolto

Ai familiari o esecutori testamentari di persone decedute che desiderano procedere con la cremazione e la gestione delle ceneri.

Descrizione

La cremazione è il processo di riduzione in cenere della salma di una persona deceduta. La volontà di essere cremato può essere espressa tramite testamento o mediante iscrizione a un'associazione di cremazione. In assenza di tali disposizioni scritte, la volontà può essere dichiarata verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo, che dovrà formalizzarla presso l'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso. In caso di morte violenta, è necessario il nulla osta della Procura della Repubblica per procedere con la cremazione. È possibile conservare le ceneri presso un'abitazione privata se il defunto ha espresso tale volontà. L'affidatario delle ceneri ha la responsabilità legale della loro custodia e deve rispettare le normative vigenti. In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna deve essere trasferita in un cimitero.

Copertura geografica

Comune di Arezzo

Come fare

Recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Arezzo per compilare l'apposito modulo di richiesta, presentando la documentazione necessaria.

Cosa serve

  • Documento di identità del richiedente.
  • Scheda ISTAT e certificato necroscopico redatti dal medico competente.
  • Copia conforme del testamento pubblicato, se il defunto ha espresso volontà testamentaria.
  • Nulla osta della Procura della Repubblica in caso di morte violenta.

Cosa si ottiene

Autorizzazione alla cremazione e, se richiesto, all'affidamento o dispersione delle ceneri.

Tempi e scadenze

Il rilascio dell'autorizzazione avviene immediatamente dopo la presentazione della documentazione completa.

Quanto costa

Imposta di bollo (€ 16,00)

Procedure collegate all'esito

Una volta ottenuta l'autorizzazione, è possibile procedere con la cremazione e la successiva gestione delle ceneri secondo le modalità autorizzate.

Vincoli

L'affidatario delle ceneri deve garantire la loro custodia nel rispetto delle normative vigenti e può essere soggetto a controlli da parte della Polizia Municipale.

Casi particolari

Se l'affidatario non vuole o non può più tenere l'urna presso la propria abitazione, cosa deve fare? 
L'affidatario può fare un atto di rinuncia all'affidamento delle ceneri con una semplice dichiarazione sottoscritta ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile, restituendo l'autorizzazione ed impegnandosi alla collocazione dell'urna, a proprie spese, presso un cimitero. 

Se il defunto desiderava che le proprie ceneri fossero disperse, è possibile ottenere questa autorizzazione? 
Come per la cremazione e l'affidamento delle ceneri presso un'abitazione privata, per ottenere un'autorizzazione alla dispersione occorre che il defunto abbia lasciato la sua volontà per iscritto o verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo. 
L'istanza per la richiesta di dispersione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso) somiglia a quella per la cremazione: infatti anche in questo caso, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge o dal parente più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.

Chi può disperdere le ceneri? 
La persona individuata dal defunto e, solo in mancanza di questa, il coniuge e, a seguire, il parente più prossimo o personale autorizzato dal comune.

Dove possono essere disperse le ceneri?
I luoghi di possibile dispersione sono quelli indicati nel regolamento comunale, all'art. 11. 
Precisamente, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

a) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;

b) In natura;

c) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Si può richiedere che le ceneri di chi è deceduto nel comune di Arezzo siano disperse in altro comune d'Italia? 
L'Ufficiale di Stato Civile di Arezzo esamina anche le richieste relative a dispersioni da effettuarsi in altri comuni italiani. 
Va specificato che in tal caso l'Ufficio chiederà nulla osta alla dispersione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune interessato, in mancanza del quale la richiesta dovrà essere respinta.

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Pagina aggiornata il 11/07/2025

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