Autorizzazione alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Descrizione
Copertura geografica
Come fare
Cosa serve
- Documento di identità del richiedente.
- Scheda ISTAT e certificato necroscopico redatti dal medico competente.
- Copia conforme del testamento pubblicato, se il defunto ha espresso volontà testamentaria.
- Nulla osta della Procura della Repubblica in caso di morte violenta.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Quanto costa
Procedure collegate all'esito
Vincoli
Casi particolari
Se l'affidatario non vuole o non può più tenere l'urna presso la propria abitazione, cosa deve fare?
L'affidatario può fare un atto di rinuncia all'affidamento delle ceneri con una semplice dichiarazione sottoscritta ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile, restituendo l'autorizzazione ed impegnandosi alla collocazione dell'urna, a proprie spese, presso un cimitero.
Se il defunto desiderava che le proprie ceneri fossero disperse, è possibile ottenere questa autorizzazione?
Come per la cremazione e l'affidamento delle ceneri presso un'abitazione privata, per ottenere un'autorizzazione alla dispersione occorre che il defunto abbia lasciato la sua volontà per iscritto o verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo.
L'istanza per la richiesta di dispersione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso) somiglia a quella per la cremazione: infatti anche in questo caso, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge o dal parente più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.
Chi può disperdere le ceneri?
La persona individuata dal defunto e, solo in mancanza di questa, il coniuge e, a seguire, il parente più prossimo o personale autorizzato dal comune.
Dove possono essere disperse le ceneri?
I luoghi di possibile dispersione sono quelli indicati nel regolamento comunale, all'art. 11.
Precisamente, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
a) In aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
b) In natura;
c) In aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
Si può richiedere che le ceneri di chi è deceduto nel comune di Arezzo siano disperse in altro comune d'Italia?
L'Ufficiale di Stato Civile di Arezzo esamina anche le richieste relative a dispersioni da effettuarsi in altri comuni italiani.
Va specificato che in tal caso l'Ufficio chiederà nulla osta alla dispersione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune interessato, in mancanza del quale la richiesta dovrà essere respinta.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli, consultare il Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/9/1990 N° 285) e l'Ordinamento dello Stato Civile (DPR 03/11/00 N. 396).
Normativa
- L.R. n. 29/2004, come modificata dalla L.R. n. 66/2013
- Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n. 172 del 20/11/2014).
Contenuti correlati:
Allegati:
Autorizzazione alla cremazione volontà del defunto
Dichiarazione da parte dei parenti di scelta del soggetto a cui far compiere la dispersione
Dichiarazione per affidamento ceneri (scelta dell'affidatario)
Istanza alla cremazione per volontà dei parenti
Richiesta autorizzazione alla dispersione delle ceneri con volontà dei parenti
Richiesta autorizzazione alla dispersione delle ceneri con volontà del defunto