Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento TARI - Calcolatrice
In caso di omesso o parziale versamento della Tari (tassa sui rifiuti) è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, pari allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, pari al 1,25% dal 01/01/2022, pari al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al 2,5% dal 01/01/2024. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:
imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.
Quindi se ti sei scordato di pagare, o non hai pagato correttamente la Tari ti puoi ravvedere così come segue accedendo alla CALCOLATRICE TARI utilizzando il modello F24 per il calcolo del ravvedimento operoso fino all'acconto 2022. Successivamente a tale data è possibile sanare la propria posizione, attraverso il ravvedimento operoso, utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa (allegato all'invito di pagamento del Saldo Tari 2022). Al momento del pagamento il sistema aggiornerà automaticamente l'importo da versare con il calcolo della sanzione e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di ritardo.
RAVVEDIMENTO SPRINT, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
RAVVEDIMENTO BREVE, se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 1,5% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno..
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dal momento dell'omissione si applica l'istituto del Ravvedimento Intermedio. Pertanto se il pagamento avviene dal 31º giorno successivo all'omissione si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 1,67 e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
RAVVEDIMENTO LUNGO se il pagamento viene effettuato dal 91º giorno ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Novità D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in Legge 157/2019:
L'art. 10 bis del D.L. 124/2019 estende ai tributi locali le scansioni temporali del Ravvedimento dei tributi erariali. Pertanto, oltre alle tipologie di Ravvedimento sopra riportate, la sanzione è ridotta:
- ad un settimo del minimo (4,29%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
Il contribuente che si sia scordato di pagare, o non abbia pagato correttamente la Tari per le annualità 2020, 2021, 2022 può accedere alla calcolatrice Tari.
Novità Nuovo Ravvedimento dal 1° settembre 2024
Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In seguito alla modifica introdotta dall'art. 2 del D.lgs. 87/2024 la sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), passa dal 30% al 25%.
Di conseguenza varia la misura della sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso come indicato nella tabella seguente.
Termini ravvedimento |
Misura sanzione fino al 31/08/2024 |
Misura sanzione dal 01/09/2024 |
dal primo giorno di ritardo fino al 14° giorno (Ravv. Sprint) |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
0,083% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° giorno e fino al 30° (Ravv. Breve) (1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo entro 30 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50%) lett a) art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
1,50% |
1,25% |
dal 31° giorno ed entro 90 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50% (Ravv. Intermedio) - 1/9 del minimo (lett a-bis) art. 13 D.Lgs. 472/1997) |
1,67% |
1,39% |
dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione – ( 1/8 del minimo lett b) art. 13 D.Lgs. 472/1997) |
3,75% |
3,125% |
Oltre l'anno ma entro due anni (1/7 del minimo lett b.bis) art. 13 D.lgs 472/1997) |
4,29% |
3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore. |
Oltre due anni (1/6 del minimo lett b-ter art. 13 D.Lgs. 472/1997) |
5,00% |