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Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento

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In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo. 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo  0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018, allo 0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019, allo 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, allo 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021, al 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al 5% dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e al 2,50% dal 01/01/2024. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Se ti sei scordato di pagare o non hai pagato correttamente l'IMU ti puoi ravvedere così come segue accedendo alla calcolatrice IMU calcolatrice on line  scegliendo la sezione: "Calcola il ravvedimento per gli anni precedenti al 2023".

RAVVEDIMENTO SPRINT, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi legali pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

RAVVEDIMENTO BREVE, se il pagamento viene effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 1,5% e gli interessi legali pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO  se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dal momento dell'omissione si applica l'istituto del Ravvedimento Intermedio, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 1,67 e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

RAVVEDIMENTO LUNGO se il pagamento viene effettuato dal 91° giorno ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

Novità D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in Legge 157/2019:

 L'art. 10 bis del D.L. 124/2019 estende ai tributi locali le scansioni temporali del Ravvedimento dei tributi erariali.  Pertanto, oltre alle tipologie di Ravvedimento sopra riportate, la sanzione è ridotta:

-  ad un settimo del minimo (4,29%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.

- ad un sesto del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni   anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

 

Per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per l'anno 2021 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021 è differito al 30 giugno 2023 (Art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

Si ricorda che la dichirazione IMU ha natura periodica (Circolare n. 1/DF del 29/04/2013 consultabile nella sezione allegati) e pertanto il ravvedimento può essere effettuato soltanto entro i termini di presentazione della dichiarazione.

 

Modalità di compilazione del Modello F 24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice IMU: 3912;

- Aree fabbricabili:

  • Codice IMU: 3916

- Altri fabbricati:

  • Codice IMU: 3918

- Fabbricati di categoria D

  • Codice IMU quota Comune: 3930
  • Codice IMU quota Stato: 3925

Il versamento può essere effettuato anche con bollettino di c/c postale barrando il riquadro relativo al ravvedimento.

Si rammenta in proposito che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 12661/2011 ha stabilito che il ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti solo laddove vengano adempiuti tutti gli obblighi imposti dalla legge ovvero il contestuale versamento integrale del tributo, delle sanzioni nonché degli interessi legali.

Normativa
- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. 
- Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2015, D.M.Economia e Finanze 7 dicembre 2016, D.M. Economia e Finanze 13 dicembre 2017, D.M.  Economia e Finanze12 dicembre 2018, D.M. Econoimia e Fiannze 12 dicembre 2019, D.M. Economia e Finanze 15 dicembre 2020, D.M.  13 dicembre 2021,D.M. 13 dicembre 2022, D.M. 29 Novembre 2023.

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

- Sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria n. 12661 del 09/06/2011.

- Circolare n. 1/DF del 29/04/2013

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